Una recentissima circolare dell’Agenzia delle Entrate, la n. 14/E del 19 giugno 2023, fornisce numerosi chiarimenti in materia di dichiarazione dei redditi 2023.
In questa sede ci occupiamo in particolare di una novità che riguarda la detrazione delle spese sanitarie.
L’innovazione è destinata a chi intende usufruire del modello 730 precompilato.
Come sappiamo, la documentazione riguardante la dichiarazione dei redditi va conservata per cinque anni.
Entro questo termine l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli, richiedendo, nel caso appunto di spese sanitarie, fatture, scontrini, ricevute.
Più precisamente, nel caso del modello 730/2023, tale documentazione andrebbe conservata fino al 31 dicembre 2028.
Se, però, si presenta il 730 precompilato - o direttamente, o tramite il sostituto d’imposta o tramite CAF o professionista abilitato - senza apportare modifiche, non sussiste più l’obbligo di conservare per i cinque anni successivi la documentazione delle spese in questione.
Tutto ciò - va ribadito - solo in caso di presentazione di modello 730/2023 precompilato senza modifiche da parte del contribuente.
Questa importante innovazione - che risponde a una logica di progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali - viene ribadita dall’Agenzia delle Entrate anche nelle stesse istruzioni per la compilazione del modello 730/2023.
Viene comunque garantito un controllo sulla correttezza delle spese portate in detrazione, nel caso in cui il 730 sia trasmesso tramite professionista o CAF.
Infatti il professionista o il CAF dovrà esaminare la documentazione presentata dal contribuente e controllare che essa corrisponda a quanto indicato nella dichiarazione.
In ogni caso, se l’Agenzia delle Entrate riscontra una difformità, dovrà controllare solo i dati modificati dal contribuente.
Cosa comporta, nella sostanza, la semplificazione in tema di spese sanitarie?
In pratica il contribuente non dovrà presentare fatture e scontrini, ma solo il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria.
Sarà però necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il contribuente autocertificherà che il prospetto corrisponde a quello presente nel sistema Sistema Tessera Sanitaria.
Se non vi sono modifiche - cioè se la documentazione in possesso del contribuente corrisponde alle spese presenti nel prospetto del 730 precompilato - verrà a cadere l’obbligo di conservazione quinquennale di scontrini, fatture e quant’altro.
In presenza di modifiche il contribuente dovrà, invece, fornire i relativi documenti, ma solo quelli relativi alle spese modificate.
L’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto anche del fatto che molti contribuenti non hanno grande dimestichezza con la tecnologia e l’informatica e potrebbero non essere in grado di completare le procedure che abbiamo appena descritto.
In tal caso, per venire incontro alle difficoltà del contribuente, L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il CAF o il professionista abilitato acquisirà e conserverà, invece del prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).