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Detrazioni fiscali, da oggi hai 5 anni per inserirle in dichiarazione, se le dimentichi non succede nulla: la Cassazione

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Detrazioni fiscali, da oggi hai 5 anni per inserirle in dichiarazione, se le dimentichi non succede nulla: la Cassazione
È legittima la dichiarazione integrativa successiva: lo dice la Cassazione
Hai dimenticato nella tua dichiarazione annuale di presentare la richiesta di detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione o per l’installazione di pannelli fotovoltaici? Ti stai chiedendo se dovrai rinunciarvi definitivamente o puoi ancora farlo?

Ebbene sì: l’agevolazione fiscale può essere chiesta dal contribuente anche in un secondo momento, entro 5 anni, con la dichiarazione integrativa e ciò benché nel primo atto presentato non vi sia traccia dell’istanza sul beneficio.

Viene, infatti, considerata legittima la dichiarazione integrativa con cui il contribuente chieda di usufruire di un’agevolazione fiscale, trattandosi di errore di fatto o di diritto sempre emendabile, in quanto dovuto ad incertezza interpretativa sulla norma agevolativa.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 14889 del 28 maggio 2024.

La dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto o di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione è – in linea di principio – emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico.

Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’“iter” procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria.

Un sistema legislativo che intendesse negare in radice la rettificabilità della dichiarazione darebbe, invero, luogo a un prelievo fiscale inedito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53, comma primo, Cost.) e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97, comma primo, Cost.).

Come la Corte di Cassazione ha affermato, la dichiarazione dei redditi, in quanto momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione e non fonte dell’obbligo tributario né atto assimilabile ad una confessione, non può precludere al contribuente di dimostrare, in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva, l’inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati, purché siano osservati forme e termini previsti dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Il contribuente può quindi contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico.

Si ricorda che la possibilità per gli ultra75enni di detrarre le spese per le detrazioni fiscali edilizie in cinque anni anziché in dieci non è più in vigore.

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