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Denuncia le scorrettezze del superiore: licenziato per giusta causa

Lavoro - -
Denuncia le scorrettezze del superiore: licenziato per giusta causa
E' illegittimo il licenziamento del lavoratore che denuncia i comportamenti scorretti e offensivi del proprio superiore gerarchico poichè la condotta rientra nel diritto di critica del dipendente.

La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 21649 del 26 ottobre 2016, ha affrontato un interessante caso in materia di licenziamento per giusta causa (art. 2119 del c.c.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, condannando l’azienda alla reintegra del medesimo.

Il giudice di secondo grado, infatti, non riteneva sussistere alcuna “giusta causa” nel licenziamento, ritenendo che lo stesso fosse stato intimato solo in seguito ad una lettera di denuncia inviata dal lavoratore stesso alla datrice di lavoro per rendere noti i “comportamenti scorretti ed offensivi in proprio danno del superiore gerarchico”.

Evidenziava la Corte d’Appello, in proposito, come l’invio di tale lettera integrasse l’esercizio del “legittimo diritto di critica del dipendente” e che non potesse essere, perciò, posta alla base del licenziamento.

Secondo la Corte d’Appello, peraltro, non sussisteva nemmeno “la proporzionalità della sanzione espulsiva inflitta alla gravità del fatto contestato, certamente inidoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti (neppure confermandosi un inadempimento integrante giustificato motivo soggettivo)”.

Ritenendo la sentenza ingiusta, l’azienda datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e “il non corretto inquadramento della lettera del lavoratore (…) nell’ambito del diritto di critica, in quanto contenente (non già una mera valutazione di fatti, ma) accuse di rilevanza penale (come confermato dall’allegato parere pro veritate di avvocato penalista) nei riguardi di altro dipendente: con la conseguente erronea esclusione della giusta causa integrata dal fatto contestato”.

Secondo il ricorrente, inoltre, era stata erroneamente esclusa la proporzionalità della sanzione del licenziamento rispetto la condotta contestata.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto, in quanto infondato.

Precisava la medesima, infatti, come “in tema di esercizio dei diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, sia necessario che il prestatore (anche nel caso in cui il suo comportamento si traduca in una denuncia in sede penale, la cui legittimazione si fonda sugli articoli 24, primo comma e 21, primo comma, della Costituzione) si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva, senza travalicare, con dolo o colpa grave, la soglia del rispetto della verità oggettiva con modalità e termini tali da non ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del proprio superiore gerarchico e determinare un pregiudizio per l’impresa”.

Dunque, nel caso di specie, il tenore della lettera escludeva che fossero stati travalicati i “limiti di continenza sostanziale e formale”, in quanto, con la lettera in questione il lavoratore aveva legittimamente esercitato “il proprio diritto di critica nei confronti del comportamento tenuto dal proprio superiore”, sollecitando al tempo stesso “l’attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., in funzione di una migliore coesistenza delle diverse realtà operanti all’interno dei luoghi di lavoro e ad evitare conflittualità”.

Di conseguenza, la condotta del lavoratore non poteva certamente dirsi idonea “a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, integrante violazione del dovere posto dall’art. 2105 del c.c., tale da costituire giusta causa di licenziamento”.

Alla luce di tali considerazioni e ritenendo superfluo procedere all’esame della questione relativa alla proporzionalità della sanzione espulsiva ritenuta illegittima, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando la sentenza resa nel secondo grado di giudizio.


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