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Danno da ritardo aereo: si presume la responsabilità della compagnia aerea

Danno da ritardo aereo: si presume la responsabilità della compagnia aerea
In caso di ritardo aereo sussiste la presunzione di responsabilità del vettore, che andrà indenne solo laddove riesca a dimostrare l'imprevedibilità dell'evento.
In caso di ritardo aereo, cosa deve dimostrare il passeggero per ottenere il risarcimento danni (artt. 1218 s.s. c.c.)?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1584 del 23 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto che aveva agito in giudizio nei confronti di una compagnia aerea, al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito del ritardo di quattro ore subito da un volo.

Nello specifico, l’attore aveva evidenziato al giudice che, proprio a causa di tale ritardo egli aveva subito un ulteriore danno, rappresentato dal fatto di aver perso la coincidenza con un altro volo, che l’avrebbe riportato a casa.

La domanda risarcitoria era stata rigettata dal giudice di pace “per difetto di prova” e la sentenza era stata confermata, in grado d’appello, dal Tribunale di Roma, il quale aveva osservato che, pur essendo vero che, in base alla Convenzione di Montreal, sussiste la “presunzione di colpa” del vettore aereo, tale presunzione presuppone, comunque, che sia dimostrato l’asserito ritardo.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, è il passeggero a dover dimostrare che il volo ha subito un ritardo e, dunque, che il vettore aereo è rimasto inadempiente.

Ritenendo la decisione ingiusta, il passeggero danneggiato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Osservava il ricorrente, in particolare, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto “che fosse onere dell’attore provare non soltanto l’esistenza del contratto di trasporto, ma anche l’inadempimento del vettore, ossia il ritardo del volo”, in quanto “il vettore deve ritenersi responsabile del regolare adempimento del contratto di trasporto fintantoché non fornisca la prova liberatoria della corretta esecuzione della prestazione”.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal passeggero danneggiato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Precisava la Cassazione che, ai sensi dell’art. 19 della Convenzione di Montreal (ratificata in Italia con la legge n. 12 del 2004), il vettore aereo deve ritenersi responsabile del danno derivante dal ritardo del volo, a meno che questi non riesca a dimostrare di aver “adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.

Secondo la Cassazione, dunque, la succitata disposizione “introduce una presunzione di responsabilità del vettore aereo, che costui può superare solamente offrendo la prova liberatoria dell’imprevedibilità del danno”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal passeggero, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Roma, affinché il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, attenendosi ai sopra esposti principi in tema di onere della prova.


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