Quest'ultimo, si chiarisce, è un atto istruttorio redatto dall'Agenzia delle Entrate a conclusione delle attività di verifica.
Il PVC deve dare immediata evidenza di alcuni elementi, quali:
- il fatto oggetto dell'attività istruttoria;
- le circostanze in cui opera l'azienda;
- gli atti di controllo formali e sostanziali compiuti;
- le contestazioni e i rilievi;
- le sanzioni applicabili per le fattispecie contestate;
- il riepilogo delle violazioni e delle sanzioni riferite ai singoli tributi per ogni periodo d’imposta contestato;
- le eventuali segnalazioni da indirizzare ad altri organi e Amministrazioni competenti.
A seguito della riforma di cui al citato D. Lgs. 13/2024, si dispone che lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo, reca - oltre all'invito alla formulazione di osservazioni - anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è, in ogni caso, contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica, ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo di contraddittorio preventivo.
Da un punto di vista procedurale, la versione definitiva della norma contiene uno "sdoppiamento" del possibile comportamento seguito dal contribuente, fermo restando che, in ogni caso, la richiesta di adesione potrà riguardare esclusivamente il contenuto integrale dell'atto. È infatti previsto che entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'atto:
a) la richiesta di adesione potrà riguardare la definizione integrale laddove il contribuente intenda aderire senza condizioni;
b) la richiesta potrà essere condizionata alla rimozione di errori ritenuti dal contributore manifesti.
In quest'ultima ipotesi, è previsto che, entro i 10 giorni successivi alla richiesta di specie, l'organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante l'aggiornamento del PVC, informando il contribuente nonché il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ove, naturalmente, non sia stato il medesimo Ufficio a notificare il verbale.
Una volta formulata la richiesta, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente di volersi avvalere della definizione, il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.
Nel caso in cui il contribuente abbia precedentemente manifestato la volontà di aderire in modo "condizionato" (per via della ritenuta esistenza di errori manifesti), il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale.
Si deve ritenere che, in ogni caso, detto termine assuma valenza anche nel caso in cui sia stato l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a redigere il verbale in quanto, altrimenti, perderebbe di significato l'ipotesi della richiesta di correzione soggetta al termine di valutazione individuato dalla legge.
Sino alla comunicazione dell'adesione da parte del contribuente e, comunque, non oltre i 30 giorni rispetto alla notifica del PVC, i termini per l'accertamento restano sospesi.
In termini di beneficio conseguibile dalla definizione integrale, è prevista la riduzione alla metà delle sanzioni applicabili in sede di accertamento con adesione e, dunque, le stesse si applicano nella misura di un sesto del minimo.
Ma quando l'errore è da considerarsi manifesto?
Il legislatore evidenzia come sia radicato, in capo il contribuente, il dovere di individuare quello che viene ritenuto essere un errore manifesto.
Esso deve riguardare errori materiali o di calcolo, ma non involgere questioni valutative ovvero interpretative. In tal senso, peraltro, si esprime la relazione di accompagnamento al provvedimento normativo, ove si legge che "il significato dell'espressione utilizzata riflette con immediatezza che gli errori in questione sono quelli esclusivamente riconoscibili senza necessità di attività interpretativa o valutativa".