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La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 224 comma 3 Codice della Strada

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 224 comma 3 Codice della Strada
L’esito positivo della messa alla prova comporta l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza.
La Corte Costituzionale con una sentenza additiva n. 163/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186, comma 2, lettere b) e c), per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ne riduca la misura della metà.
In particolare, la questione di legittimità costituzionale veniva sollevata con ordinanza 13 maggio 2021, n. 146 del Giudice di Pace di Forlì in relazione all’art. 186, comma 9-bis, del medesimo decreto legislativo e in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Nello specifico, il rimettente denunciava la irragionevole disparità di trattamento riservata all’imputato per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza che abbia ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, conclusasi con esito positivo, e l’imputato per il medesimo reato la cui pena sia stata sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità.

Invero, in tale ultimo caso l’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada prevede che lo svolgimento positivo di tale lavoro comporti non solo l’estinzione del reato ma anche la riduzione della metà della sanzione della sospensione della patente di guida applicata dal giudice. Al contrario, l’esito positivo della messa alla prova non produceva alcun effetto premiale con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Tale diverso trattamento si rivelava, quindi, irragionevole, in considerazione delle riscontrate affinità tra i due istituti.
La Consulta con la pronuncia in commento ha reputato fondata la questione di legittimità costituzionale, alla luce delle argomentazioni svolte dalla medesima Corte con la sentenza n. 75/2020.
Nello specifico, con la citata decisione la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 ter, comma 6, Codice della strada nella parte in cui prevedeva che il prefetto dovesse verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, la Corte ha rilevato come gli istituti del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, del Codice della Strada e della sospensione del processo con messa alla prova di cui all’art. 168 bis c.p. si connotino per il fatto di prevedere, nella medesima ottica premiale, una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, la quale rappresenta l’essenza del primo e una componente imprescindibile del secondo. Quindi, la Corte ha reputato manifestamente irragionevole che al cospetto di una prestazione analoga, ossia il lavoro di pubblica utilità, nonché della medesima conseguenza della estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo venisse meno per revoca del giudice nel caso di svolgimento con esito positivo del lavoro sostitutivo, e potesse, invece, essere disposta per ordine del prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova.
Peraltro, quest’ultima costituisce una misura più articolata ed impegnativa dell’altra, figurandovi il lavoro di pubblica utilità come componente insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale.
Orbene, la Consulta ha reputato di estendere alla soluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di Pace di Forlì con ordinanza 13 maggio 2021, n. 146 gli stessi argomenti espressi con la sentenza n. 75/2020.
Invero, la Corte ha rilevato la piena omogeneità delle situazioni messe a confronto, ove la messa alla prova sia stata concessa in un procedimento per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis dell’art. 186 Codice della Strada, in quanto sia il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, Codice della Strada, sia la messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., consistono nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività.
La Consulta ne ricava la manifesta irragionevolezza della conseguenza applicativa per cui, al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e a fronte del medesimo effetto dell’estinzione del reato, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente viene ridotta alla metà dal giudice in caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, mentre è escluso il beneficio dell’identica riduzione ove sia applicata dal prefetto nel caso di esito positivo della messa alla prova, pur costituendo quest’ultima, rispetto alla prima, misura più articolata ed impegnativa, giacché subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e comportante, come visto, condotte riparatrici da parte dell’imputato, nonché l’affidamento dello stesso al servizio sociale.
In conclusione, la Consulta rileva come lo speciale microsistema degli istituti incentivanti di natura “premiale” operante nel trattamento sanzionatorio del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, ove non ricorrano le ipotesi di cui all’art. 186, comma 2-bis, Codice della Strada, debba, dunque, includere anche il regime, connotato da una medesima ratio, della messa alla prova per gli imputati adulti.

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