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Se il conduttore rilascia l'immobile prima della scadenza deve in ogni caso pagare il mancato preavviso

Se il conduttore rilascia l'immobile prima della scadenza deve in ogni caso pagare il mancato preavviso
La Cassazione ha precisato che, anche in caso di rilascio anticipato dell'immobile per "gravi motivi", il conduttore è tenuto a pagare i canoni di locazione fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell’immobile.
Se il locatore comunica di non voler rinnovare il contratto di locazione alla scadenza e il conduttore, per “gravi motivi” comunica al locatore stesso di voler rilasciare anticipatamente l’immobile, deve essere comunque pagato quanto dovuto per il mancato preavviso?

Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13092 del 24 maggio 2017, sembrerebbe proprio di sì.

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, con il provvedimento sopra citato, la locatrice di un immobile aveva comunicato ai locatori la disdetta dal contratto di locazione, in scadenza al 30.06.2012 e i conduttori, a loro volta, avevano comunicato alla locatrice di voler rilasciare anticipatamente l’immobile, facendo a meno di pagare ulteriori canoni di locazione.

I locatari dell’immobile avevano, quindi, deciso di rivolgersi al Tribunale, il quale, aveva ritenuto che la comunicazione di rilascio anticipato da parte dei conduttori rappresentasse una “una manifestazione di recesso per gravi motivi”, condannando comunque gli stessi al pagamento dei canoni per il mancato preavviso di recesso.

La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello, con la conseguenza che i conduttori, ritenendo di non dover pagare il preavviso, si erano rivolti alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai locatari, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che quando il locatore comunica la volontà di non rinnovare il contratto, il conduttore non può sottrarsi al pagamento dei canoni di locazione dovuti fino alla scadenza, fatta salva la possibilità per lo stesso, ricorrendone i presupposti, di esercitare il recesso per “gravi motivi” (art. [[n27equoc]], legge n. 392 del 1978), con obbligo, comunque, di pagare i canoni “fino alla scadenza del termine semestrale di preavviso, indipendentemente dal momento (eventualmente anteriore) di materiale rilascio dell’immobile”.

In tal senso, infatti, si era espressa la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25136 del 2006, confermata dalla più recente sentenza n. 12157 del 2016.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello, nel condannare i conduttori a pagare i canoni dovuti per il mancato preavviso, aveva correttamente applicato questi principi e la relativa sentenza non poteva, dunque, che essere confermata.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai conduttori, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando i ricorrenti anche al pagamento delle spese processuali.


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