Resta però essenziale verificare quali spese siano state effettivamente sostenute, quali delibere siano state approvate, come siano state ripartite e quale sia l'effettivo saldo a carico del condomino.
Il principio da tenere presente è quindi semplice: il recupero giudiziale delle quote non dipende esclusivamente dal nome del documento contabile utilizzato, ma dalla concreta esistenza, determinabilità e documentabilità del credito condominiale.
Il riferimento principale è l’articolo 1129 del codice civile, che stabilisce un termine di sei mesi, salvo che l’assemblea abbia espressamente esonerato l'amministratore da tale obbligo.
Il termine previsto dalla legge decorre dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito è diventato esigibile.
L’amministratore non può quindi lasciare che una situazione di morosità si trascini indefinitamente: se le quote non vengono riscosse, infatti, la mancanza di liquidità può ripercuotersi anche sui condomini che hanno regolarmente pagato.
Ma il decreto ingiuntivo può essere emesso anche senza il voto dell’assemblea?
Un aspetto particolarmente importante è che, quando ricorrono i presupposti di legge, non è necessaria una nuova autorizzazione dell’assemblea.
L’amministratore può, quindi, incaricare un avvocato e chiedere al giudice di emettere il decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso. La procedura consente di ottenere un provvedimento giudiziario in tempi generalmente più rapidi rispetto a una causa ordinaria, perché il giudice esamina la documentazione posta a fondamento del credito.
Ma quali requisiti deve avere il credito?
Per poter procedere è necessario che il condominio sia in grado di dimostrare l'esistenza del credito vantato nei confronti del condomino.
In particolare, la somma richiesta deve essere certa, liquida ed esigibile e deve risultare adeguatamente documentata.
La documentazione può comprendere, a seconda dei casi, le deliberazioni assembleari, i bilanci approvati, i piani di riparto e la situazione contabile del singolo condomino.
Una volta emesso, il decreto viene notificato al debitore, il quale dispone, in linea generale, di 40 giorni per proporre opposizione e sottoporre la questione all’esame del giudice.
Nel caso delle morosità condominiali, però, il decreto può essere provvisoriamente esecutivo. Questo significa che l'opposizione non determina automaticamente la sospensione dell'esecuzione.Di conseguenza, quando il provvedimento è munito dei requisiti per l'immediata esecutività, il condominio può procedere con le azioni esecutive previste dalla legge anche mentre è pendente l'opposizione, salvo che il giudice disponga diversamente.
Il rischio è anche il pignoramento: se il condomino moroso non provvede al pagamento e l’esecuzione può proseguire, il recupero del credito può arrivare fino al pignoramento dei beni del debitore.
La procedura non ha quindi soltanto una funzione formale. Serve concretamente a consentire al condominio di recuperare le risorse necessarie per continuare a pagare le proprie spese.
La tutela, quindi, non riguarda soltanto il condominio come soggetto collettivo. Protegge anche i proprietari che hanno rispettato regolarmente i propri obblighi, evitando che debbano sostenere indefinitamente il peso economico della morosità altrui.