Stando a quanto affermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2118 del 09 maggio 2017, sembrerebbe proprio di no.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, i proprietari di un appartamento posto al primo piano di un fabbricato, avevano impugnato davanti al TAR il provvedimento con cui condomini dell'ultimo avevano ottenuto la concessione edilizia per sopraelevare la copertura del fabbricato e realizzare un sottotetto agibile.
Il TAR aveva respinto il ricorso, con la conseguenza che i condomini interessati avevano deciso di impugnare la decisione davanti al Consiglio di Stato.
Secondo gli appellanti, infatti, il Comune aveva rilasciato la concessione senza tenere in considerazione il fatto che gli altri condomini non avevano prestato il loro consenso all’intervento e che si trattava di un’opera relativa a parte comune del fabbricato che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., richiedeva il preventivo consenso di tutti i partecipanti al condominio.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione ai condomini appellanti, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava il Consiglio di Stato, infatti, che i condomini che avevano ottenuto la concessione edilizia erano proprietari esclusivi del lastrico solare (in sostanza, la terrazza posta sul tetto) del fabbricato oggetto di causa e, dunque, ai sensi dell’art. 1227 c.c., erano titolari del diritto di sopraelevazione.
Evidenziava il Consiglio di Stato, inoltre, che per l’esercizio di tale diritto di sopraelevazione non era necessario il consenso degli altri condomini, dal momento che non si trattava di un intervento che comprometteva la statica o l’architettura dello stabile, né tale intervento comportava limitazioni alla luce o all’aria dell’appartamento sottostante.
Ciò considerato, il Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto dai condomini, confermando integralmente la sentenza del TAR e compensando tra le parti le spese processuali.