Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Il condominio può essere condannato a rimuovere un cartellone pubblicitario installato sulla parte di muro divisorio sovrastante il tetto di un altro condominio?

Il condominio può essere condannato a rimuovere un cartellone pubblicitario installato sulla parte di muro divisorio sovrastante il tetto di un altro condominio?
Lo spazio aereo sovrastante un’area appartiene al proprietario dell’area stessa, che, tuttavia, non può escludere attività di terzi quando siano tali da non pregiudicare alcun suo legittimo interesse, in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo.
In un recente caso esaminato dal Tribunale di Milano (sentenza 9292/2016), un condominio aveva agito in giudizio nei confronti di un altro condominio, al fine di vederlo condannare alla rimozione di un cartellone pubblicitario, che era stato apposto sulla parte più alta del muro divisorio, che sporgeva sul proprio tetto, limitando l’utilizzo del proprio bene.

Il condominio chiedeva, inoltre, che l’altro condominio fosse condannato al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Milano riteneva, in effetti, di dover accogliere le domande proposte dal condominio attore, in quanto fondate.

Osservava il Tribunale, in particolare, come apparisse pacifico, nel caso di specie, che il cartellone pubblicitario oggetto di contestazione fosse stato installato sulla parte di muro divisorio sovrastante il tetto del condominio attore, “a pochi metri dal tetto, con sporto nello spazio aereo sovrastante il tetto medesimo”.

Ebbene, il Tribunale evidenziava che, “ai sensi dell'art. 840 cod. civ., lo spazio aereo sovrastante un’area appartiene al proprietario dell’area stessa, che, tuttavia, non può escludere attività di terzi quando siano tali da non pregiudicare alcun suo legittimo interesse, in relazione alle concrete possibilità di utilizzazione di tale spazio aereo”.

Nel caso in esame, dunque, secondo il Giudice, doveva valutarsi se sussisteva un interesse del condominio proprietario dell’area in cui era stato installato il cartellone a pretenderne la rimozione.

In proposito, il Tribunale richiamava una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17207 del 2011), con la quale era stato affermato il principio secondo cui la sussistenza di tale interesse “va valutata con riferimento non soltanto all'attuale situazione e destinazione del suolo, ma anche alle sue possibili, future utilizzazioni, sia pure in concreto non individuate, purché compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo medesimo”.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, “l’interesse che consente di escludere l’utilizzo dello spazio aereo sovrastante la proprietà deve quindi essere un interesse concreto, anche se non attuale”.

Per quanto riguarda il caso in questione, il Tribunale riteneva che l’interesse del condominio attore a sfruttare lo spazio sovrastante il tetto, era “certamente e concretamente ipotizzabile”, in quanto il condominio avrebbe potuto voler utilizzare tale spazio per realizzare, ad esempio, un intervento di sopraelevazione, di recupero del sottotetto, di restauro e così via.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiarava legittima l’opposizione all’installazione del cartellone pubblicitario, ai sensi dell’art. 840 c.c. e condannava il condominio convenuto in giudizio alla rimozione del cartellone stesso.

Il Tribunale, inoltre, precisava che l’illegittima installazione del cartellone in questione rappresentava “un fatto potenzialmente produttivo di un danno” e che, pertanto, doveva essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.