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Condominio: in caso di allagamento della cantina il condominio è sempre responsabile?

Condominio: in caso di allagamento della cantina il condominio è sempre responsabile?
La Corte di Cassazione ha precisato che in caso di precipitazioni atmosferiche eccezionali e imprevedibili, può dirsi configurato il "caso fortuito", che esclude la responsabilità del condominio per il danno verificatosi a seguito dell'allagamento della cantina di proprietà di un condomino.
In caso di allagamento della cantina, il condominio è sempre responsabile?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21531 del 15 settembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato la domanda avanzata da un condomino nei confronti del condominio, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito “dell'allagamento, a causa del malfunzionamento dell'impianto fognario, della cantina di sua proprietà posta al piano seminterrato dell'edificio condominiale”.

Secondo il condomino, in particolare, tali danni “erano consistiti nella perdita di numerose bottiglie di vino pregiato, che erano scoppiate, e di derrate alimentari, che si erano deteriorate”.

La Corte d’appello, tuttavia, come detto, non aveva ritenuto di poter accogliere la domanda del condomino, in quanto, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, non era emerso che il fenomeno dell’allagamento fosse da ricollegare al malfunzionamento dell’impianto fognario.

Nel caso di specie, infatti, l’allagamento risultava essere stato causato da un “rigurgito di acqua piovana, dovuto ad una consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, costituente evento fortuito”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condomino aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione agli artt. 2043 e 2051 c.c., evidenziando che i danni lamentati dal condomino erano da ricondurre alla “consistente ed eccezionale precipitazione meteorica, all’epoca del fatto” e non alle carenze dell’impianto fognario condominiale.

Precisava la Cassazione, dunque, che il condomino, per ottenere il risarcimento dal condominio, avrebbe dovuto dimostrare che la presenza di “valvole antirigurgito (o l'adozione di altri accorgimenti) relativamente all'impianto fognario condominiale avrebbe comunque evitato o limitato il danno”.

Chiariva la Cassazione, infatti, che “l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, quando risulti che costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condomino, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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