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Condominio: la braga di collegamento degli scarichi fognari è bene comune?

Condominio: la braga di collegamento degli scarichi fognari è bene comune?
Secondo la Cassazione, la braga di collegamento degli scarichi fognari condominiali, servendo unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, non può considerarsi bene comune.
La braga di collegamento degli scarichi fognari di un condominio è un bene comune?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 1027 del 17 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonisti alcuni condomini, i quali avevano agito in giudizio nei confronti del proprio condominio, al fine di ottenere la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti a seguito di alcune infiltrazioni provenienti dagli scarichi fognari del condominio, che avevano danneggiato le proprie unità immobiliari.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande risarcitorie in questione, condannando, tuttavia, il condominio a riparare la "braga" di collegamento degli scarichi, con ripartizione interna della spesa fra i condomini serviti dalla colonna di scarico”.

A sostegno della propria decisione, la Corte d’appello osservava che la “braga” in questione doveva ritenersi di proprietà comune.

Ritenendo la decisione ingiusta, i condomini danneggiati avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello, nel rigettare le loro domande, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 1117 c.c., avendo la stessa erroneamente ritenuto che la “braga di collegamento tra la condotta condominiale e quella del singolo condomino” rientrasse tra le parti comuni.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dai condomini, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

In proposito, la Cassazione evidenziava che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., si “presumono comuni i canali di scarico solo ‘fino al punto di diramazione’ degli impianti ai locali di proprietà esclusiva”.

Con riferimento alla “braga” in questione (vale a dire, “l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale”), la Cassazione osservava che la stessa non serve all’uso comune, dal momento che la stessa ha l’unico scopo di “convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all'uso di tutti i condomini”.

Nel caso di specie, dunque, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che la “braga” costituisse un bene comune, ponendo, altrettanto erroneamente, a carico del condominio la relativa riparazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dai condomini, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.


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