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Condanna per i condomini che violano il regolamento condominiale

Condanna per i condomini che violano il regolamento condominiale
La violazione del regolamento di condominio giustifica la condanna dei condomini trasgressori.
Cosa succede se i condomini violano il regolamento di condominio (art. 1138 c.c.)?

Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 904 del 19 settembre 2017 ha affrontato proprio questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame del Tribunale ha visto come protagonisti due condomini, che avevano agito in giudizio nei confronti di altri condomini, al fine di vederli condannati in relazione alla occupazione - “con oggetti di loro proprietà esclusiva” e in spregio a quanto previsto dal regolamento di condominio - di “varie porzioni di proprietà comune (vano scale, bocca di lupo e corsie di manovra di accesso a box e garage, aiuola)”.

Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dai condomini attori, accogliendo le relative domande, in quanto fondate.

Osservava il Tribunale, infatti, che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che i convenuti:
- utilizzavano come parcheggio il cortile interno del piano terra;
- occupavanocon scaffalature e altri oggetti le corsie di manovra di accesso ai box e garage, il vano scale e una bocca di lupo”;
- occupavanol’aiuola del cortile del piano terra con un condizionatore e un’insegna”.

Evidenziava il Tribunale, inoltre, che tali condotte si ponevano in aperto contrasto con quanto stabilito dal regolamento di condominio, che stabiliva espressamente il divieto di occupare gli spazi comuni e di parcheggiarvi veicoli.

Precisava il Tribunale, peraltro, che il suddetto regolamento avrebbe potuto essere modificato solo mediante una nuova e diversa pattuizione in forma scritta, non risultando valide ed efficaci eventuali norme contrarie tacitamente approvate con il comportamento di tutti i condomini.

Ebbene, secondo il Tribunale, l’intervenuta violazione del regolamento di condominio giustificava ampiamente l’accoglimento delle domande formulate dagli attori.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva le domande degli attori, condannando i condomini convenuti “a rimuovere i beni di loro proprietà dal vano scale, dalla bocca di lupo, dalle corsie di manovra e di accesso ai box e garage, costituenti parti dell’edificio condominiale”.

Il Tribunale condannava, inoltre, i condomini a “rimuovere il condizionatore e l’insegna” oggetto di contestazione, a “non utilizzare come parcheggio il cortile sito al pianterreno e a non occupare le predette parti comuni con oggetti di loro proprietà”.


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