In particolare, se il comodatario effettua dei lavori di miglioria sull’immobile, egli ha diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute da parte del proprietario?
E se i lavori realizzati, invece di apportare migliorie, si rivelano dannosi per l’immobile in questione, il proprietario può chiedere il risarcimento del danno subito?
Il Tribunale di Benevento, nella sentenza in esame, ha risposto proprio a entrambe queste domande.
Nel caso esaminato dal Tribunale, i comodatari di un immobile avevano agito in giudizio nei confronti del proprietario, al fine di ottenere il “rimborso dei costi sostenuti per i lavori eseguiti all’interno dell’immobile, integranti, a loro dire, vere e proprie migliorie”.
Il proprietario contestava quanto affermato dagli attori, evidenziando come i lavori eseguiti sull’immobile non fossero stati da lui autorizzati e non erano affatto consistiti in “migliorie”, essendosi tradotti in un aggravamento delle condizioni dell’immobile, in quanto non eseguiti a regola d’arte.
Di conseguenza il proprietario chiedeva a sua volta la condanna degli attori al risarcimento del danno subito, quantificato “nella misura dei costi per il completamento delle opere e l’eliminazione dei vizi”.
Il Tribunale, pronunciandosi sul punto, evidenziava come gli attori non avessero provato che le opere realizzate all’interno dell’immobile fossero state autorizzate dal proprietario, né avevano provato il loro carattere necessario e urgente.
La consulenza tecnica effettuata, inoltre, aveva evidenziato l’incompletezza di molte delle opere realizzate, nonché la mancata esecuzione a regola d’arte di altri interventi.
Ciò premesso, il Tribunale evidenziava come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7923 del 1992, abbia stabilito che “al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è né possessore né terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 cod. civ., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie”.
In senso conforme, peraltro, la Corte si era pronunciata con la successiva sentenza n. 1216 del 2012, nella quale era stato stabilito che “il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante. Ne consegue che, se un genitore concede un immobile in comodato per l’abitazione della costituenda famiglia, egli non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale”.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Benevento decideva di rigettare la domanda proposta dagli attori, accogliendo, invece, la domanda risarcitoria avanzata dal proprietario.