La natura vincolata del provvedimento di revisione ex art. 126-bis
Il meccanismo della patente a punti, disciplinato dall'art. 126 bis del Codice della strada, attribuisce alla P.A. un potere meramente ricognitivo e vincolato al verificarsi di un presupposto oggettivo. Quando l'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida registra il totale azzeramento dei punti del conducente, l'ufficio della Motorizzazione Civile è obbligato a emanare il decreto di revisione tecnica. Pertanto, non sussiste alcun margine di discrezionalità da parte della P.A. L'atto sanzionatorio costituisce la diretta conseguenza della somma delle decurtazioni precedentemente registrate e rimaste prive di contestazione o ricorso.
Il valore di conoscenza legale della notifica del verbale
La tesi difensiva, basata sull'omessa ricezione della comunicazione da parte del MIT, si scontra con il principio per cui è sufficiente la contestazione originaria. Ogniqualvolta viene accertata un'infrazione stradale che comporta la perdita di punti, il relativo verbale notificato al trasgressore contiene l'esatta indicazione della sanzione pecuniaria e della specifica sanzione accessoria della decurtazione del punteggio.
La giurisprudenza amministrativa e di legittimità ribadisce che la notifica del verbale di accertamento costituisce l'atto fondamentale con cui si realizza la perfetta conoscenza legale della sanzione da parte del cittadino. Una volta che il verbale diviene definitivo, per decorrenza dei termini di impugnazione o per spontaneo pagamento della sanzione, l'effetto di decurtazione si consolida e si presume legalmente noto all'interessato, rendendo superflui successivi avvisi riepilogativi.
La funzione meramente informativa delle comunicazioni ministeriali
La lettera inviata dal MIT per informare il conducente della variazione del proprio saldo non ha natura di provvedimento amministrativo autonomo, né costituisce un presupposto di validità o di efficacia per il successivo decreto di revisione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che eventuali problemi nell'invio di questa nota informativa non inficiano in alcun modo la legittimità del provvedimento finale di revisione.
Gli obblighi operativi del conducente e i termini di adempimento
Una volta emanato e regolarmente notificato il decreto di revisione della patente per esaurimento dei punti, il conducente si trova inserito in un procedimento con tempi stretti. L'interessato dispone di 30 giorni di tempo dalla data di notifica del provvedimento per presentare l'istanza d'esame presso gli uffici della Motorizzazione Civile o tramite un'autoscuola autorizzata.
Durante questo mese di tempo e fino al giorno dell'esame, la circolazione stradale è ancora consentita. Qualora il conducente non provveda a presentare la domanda entro i 30 giorni previsti, oppure non si presenti alla sessione d'esame fissata, o ancora non superi le prove teoriche o pratiche, scatta l'immediata sospensione a tempo indeterminato della validità della patente, provvedimento che permane fino al definitivo superamento dell'esame di revisione.
L'onere di autoresponsabilità e il monitoraggio preventivo
Sul cittadino grava, dunque, un dovere di diligenza e di autoresponsabilità, non potendosi invocare la buona fede o l'ignoranza del proprio saldo punti se si è consapevoli di aver commesso infrazioni stradali che comportavano decurtazioni. L'ordinamento, inoltre, a tutela dei cittadini, ha previsto una serie di strumenti digitali che permettono la verifica in tempo reale del proprio saldo, come il Portale dell'Automobilista.