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Cittadini ucraini che monopolizzano i trasporti: è configurabile il reato di cui all'art. 416 bis c.p.?

Cittadini ucraini che monopolizzano i trasporti: è configurabile il reato di cui all'art. 416 bis c.p.?
Si configura il reato di associazione di tipo mafioso anche con riguardo ad un'organizzazione di piccole dimensioni, purché si avvalga del "metodo di intimidazione".
La sentenza n. 35362 del 5 agosto 2019 della Corte di Cassazione si è occupata del caso di alcuni cittadini stranieri i quali, per mantenere il monopolio dei traffici, sia di merci che di persone, tra Ucraina e Italia, ponevano in essere estorsioni e minacce nei confronti degli autisti degli autobus.
Attraverso un quadro probatorio costituito da intercettazioni, dalle deposizioni degli autisti e dalla testimonianza di un collaboratore di giustizia, due soggetti ucraini sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di partecipazione in associazione mafiosa ex art. 416 bis.
I giudici della Cassazione, dichiarando inammissibili i ricorsi dei due imputati, hanno ricordato come la giurisprudenza ormai consolidata riconosce la configurabilità dell'art. 416 bis non solo con riferimento alle associazioni per delinquere "storiche" o "tradizionali", quale la 'ndrangheta in Calabria, operanti come noto con metodi di intimidazione idonei a provocare terrore generalizzato e omertà nella popolazione.
Lo "stile mafioso", infatti, è riscontrabile anche nelle piccole organizzazioni, dislocate in territori diversi e a volte anche molto lontani dalla patria d'origine, allorquando le stesse siano in grado di ingenerare quel sentimento di intimidazione e prevaricazione nei confronti della cittadinanza locale, tipico delle organizzazioni operanti con il "metodo mafioso".
I partecipanti a tali tipi di associazioni possono essere anche poco numerosi e non dotati di armi e mezzi finanziari cospicui, ma questo non riduce la capacità di tali organizzazioni di utilizzare il c.d. "metodo di intimidazione", che consiste per l'appunto nelle condotte di minaccia ed estorsione - sotto il profilo delle minacce di incendio e danneggiamento dei furgoni degli autisti - poste in essere sfruttando la forza di prevaricazione derivante dal vincolo associativo.
Non è necessario, tuttavia, che tale forza prevaricatrice del vincolo si sia infiltrata in modo solido nella struttura socio-economica della popolazione.
Tali considerazioni, affermano gli ermellini, sono confermate dalla recente decisione relativa ai reati compiuti dal c.d. "Clan Spada".
Operata questa premessa di carattere metodologico, la Corte di Cassazione ha quindi affermato come le condotte poste in essere dai due cittadini ucraini configurino a pieno titolo un'ipotesi di partecipazione in associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis del codice penale.
L'intera comunità degli autisti, infatti, era assoggettata al controllo della consorteria criminale, che dominava il territorio, provocando quello stato di omertà che è tipico di ogni associazione di stampo mafioso, a prescindere dalle dimensioni e dai mezzi utilizzati.
La Corte di Cassazione afferma chiaramente che l'art. 416 bis è configurabile, oltre che nel caso delle mafie tradizionali, "anche con riguardo a fenomeni costituiti da piccole organizzazioni, con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio, o un determinato settore di attività, avvalendosi del medesimo metodo di intimidazione, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza prevaricatrice del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento".


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