Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Chiedere la restituzione di parte dello stipendio minacciando il dipendente di licenziamento è estorsione

Chiedere la restituzione di parte dello stipendio minacciando il dipendente di licenziamento è estorsione
Minacciano di licenziamento la propria dipendente subordinata per farsi restituire parte degli emolumenti versati come stipendio.

Due soggetti, titolari di una società, durante la fase esecutiva del contratto, minacciano di licenziamento la propria dipendente subordinata per farsi restituire parte degli emolumenti versati come stipendio. La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 41985 del 07/11/22 conferma la sentenza d’Appello che condannava il comportamento dei due titolari, perché riconducibile alla condotta sanzionata dal’art.629 del Codice Penale. I due, hanno costretto la donna con la minaccia di comminarle il licenziamento, alla restituzione di parte dello stipendio ricevuto mensilmente.

La tesi difensiva sosteneva che la donna non avesse alcun diritto sulla parte di stipendio di cui le era stata chiesta la restituzione, poiché versata in eccesso rispetto a quanto previsto dal contratto concluso con il datore di lavoro. Era stata presentata una perizia da cui risultava che lo stipendio corrisposto alla donna era pari a quanto a lei dovuto.

Secondo la Corte ciò che importa disvalore penalistico della condotta, secondo la massima in commento, non è tanto l’elusione delle prescrizioni che governano il rapporto lavorativo, bensì le modalità con cui tale risultato venga raggiunto.

Costringere il lavoratore a restituire in contanti parte dello stipendio ricevuto, sotto la minaccia di comminargli il licenziamento, integra il delitto di estorsione se commesso dal datore di lavoro, secondo la costante giurisprudenza della Corte: “approfittare della situazione del mercato a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributiva trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi”.

In tali circostanze, per la sentenza, non risulta applicabile neanche la condizione attenuante di cui all’art. 62, comma 4, del Codice Penale, applicabile nell’ipotesi in cui venga cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, stante gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona destinataria delle minacce.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.