Difatti, ex art. 3 del D. Lgs. 1/2024, all'art. 4 del predetto decreto del presidente della repubblica 22 luglio 1998 è stato aggiunto il comma 6-septies, che prevede che i sostituti di imposta siano esonerati dal rilascio della CU quando erogano compensi a contribuenti che applicano il regime forfettario o il regime di vantaggio dell’imprenditoria giovanile.
Tale adempimento, in particolare, è stato eliminato conseguentemente all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche per i forfettari a partire dal 1° gennaio 2024. L'Agenzia delle Entrate, quindi, avrà automaticamente la disponibilità dei dati attraverso il Sistema di Interscambio.
Ma da quando viene meno tale obbligo di rilascio della CU per chi è in regime agevolato?
Come specificato nel predetto comma 6-septies, l'esonero si applicherà a decorrere dall'anno d'imposta 2024. Questo significa che l'obbligo viene meno effettivamente per le certificazioni da inviare nel 2025, riferite ai compensi erogati nel 2024.
Per quanto riguarda l'anno di imposta 2023, difatti, l’obbligo di trasmettere i modelli persiste.
Al riguardo, ricordiamo che il termine per l'invio scade solitamente il 16 marzo. Tuttavia, cadendo di sabato nel 2024, eccezionalmente il termine viene fatto slittare al 18 marzo 2024. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 8253 del 15.01.2024, ha approvato i relativi modelli e istruzioni.
In merito al calendario e alle scadenze, con risoluzione n. 13/E del 04.03.2024, l'AdE ha fornito alcuni chiarimenti, ricordando altresì che, ex art. 19 del decreto legislativo n. 1/2024, a partire da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).
In particolare, l'AdE ha adottato la predetta risoluzione in seguito a diverse richieste di chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle CU di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”).
Ebbene, l'Agenzia ha specificato che, ex art. 4, comma 6-quinquies, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta - Modello 770, ossia entro il 31 ottobre.
Ancora, è stato precisato che, tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024, come i redditi di lavoro autonomo “professionale”, possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024, ossia entro il termine di presentazione del Modello 770.
Dal prossimo anno, invece, le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il modello Redditi persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata e, quindi, per quanto riguarda le CU 2025 (relative all’anno d’imposta 2024), l’invio delle certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche, compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”, dovrà essere effettuato entro il termine consueto del 16 marzo.