Carlo, dipendente dell’azienda Alfa, ha subito un intervento in data 15/09/2024. Il medico ha mandato il certificato telematico di malattia il 16/09/2024, a decorrere dal giorno 15/09/2024, per due settimane. L’azienda gli dice che non possono accertarlo per il giorno 15/09/2024 perché è retroattivo, non con visita a domicilio ma ambulatoriale.
È corretto quanto affermato dall’azienda? Ai fini dell’erogazione dell’indennità, il certificato medico può essere retroattivo?
Al verificarsi di un evento di malattia che determina l’incapacità temporanea al lavoro del dipendente, l’INPS riconosce al lavoratore la c.d. indennità di malattia. Per ottenere questa prestazione, è necessario che il lavoratore si faccia rilasciare il certificato di malattia dal medico curante, che poi provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
L’indennità è, infatti, prevista per tutti i giorni coperti da idonea certificazione. Più nel dettaglio, il diritto all’indennità inizia dal quarto giorno (infatti, quando è stabilito dal contratto di lavoro, i primi tre sono a carico del datore) e finisce quando termina la malattia (ossia, alla scadenza della prognosi). Dal quarto al ventesimo giorno, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera. Invece, dal ventunesimo al centottantesimo giorno, l’indennità è pari al 66,66%.
Ritornando al quesito di partenza, la validità del certificato medico può essere conteggiata a partire da una data precedente a quella di rilascio del certificato stesso, ma soltanto in una particolare ipotesi.
Nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996, l’Istituto previdenziale ha precisato che, laddove il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS riconosce, a fini erogativi, la sussistenza della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, purché opportunamente provato dal medico.
Questo perché la normativa stabilisce che, quando la visita domiciliare è richiesta dopo le ore 10, il medico ha la facoltà di effettuarla il giorno immediatamente successivo. Pertanto, il medico può emettere il certificato con decorrenza della malattia anche a partire dal giorno prima (ossia, dalla data di chiamata del medico).
Questa eccezione vale soltanto nei giorni feriali. Nei giorni festivi e prefestivi, è necessario rivolgersi al medico di continuità assistenziale o al pronto soccorso per il rilascio del certificato di malattia, sia nel caso in cui la malattia sia insorta in questi giorni, sia per giustificare un’eventuale continuazione di un evento certificato fino al venerdì precedente.
Inoltre, devono essere indicate le motivazioni per cui il certificato è stato emesso il giorno successivo. Infatti, in questo caso, sulla certificazione deve essere espressamente riportato che il lavoratore “dichiara di essere ammalato dal …”.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, il certificato non potrà avere efficacia retroattiva.
Pertanto, ad esempio, se anche la data riportata sul certificato è precedente di un solo giorno rispetto a quella di redazione, la regola non si applica se emerge che si trattava di visita ambulatoriale. Il certificato medico può avere effetto retroattivo soltanto nel caso di visita medica domiciliare.
Per quanto riguarda le tempistiche, la malattia pregressa è prevista solo per un giorno e non di più. Ciò significa che il certificato non potrà retroagire di oltre un giorno dalla data di rilascio. Nel caso di due giorni, per esempio, si può ricorrere al certificato medico retrodatato per coprire un giorno e per quello prima si può giustificare l’assenza con le ferie, altrimenti si resta con un’assenza ingiustificata, situazione che implica conseguenze anche gravi non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche assistenziale.
A fronte di un uso improprio del certificato medico retroattivo – se l’Istituto disconosce il diritto del lavoratore alla percezione dell’indennità di malattia per i giorni che considera non coperti da certificazione – la contribuzione che era stata pagata diventa una corrispondente scopertura contributiva. Trattandosi di un vuoto contributivo risalente nel tempo, l’Istituto si riterrà legittimato ad applicare le sanzioni civili secondo quanto previsto dalla L. 388/2000, con relativi interessi.
Se non è possibile valutare i giorni precedenti alla data di rilascio del certificato, questi saranno quindi considerati come “non documentati” e, di conseguenza, non indennizzabili.
È corretto quanto affermato dall’azienda? Ai fini dell’erogazione dell’indennità, il certificato medico può essere retroattivo?
Al verificarsi di un evento di malattia che determina l’incapacità temporanea al lavoro del dipendente, l’INPS riconosce al lavoratore la c.d. indennità di malattia. Per ottenere questa prestazione, è necessario che il lavoratore si faccia rilasciare il certificato di malattia dal medico curante, che poi provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS.
L’indennità è, infatti, prevista per tutti i giorni coperti da idonea certificazione. Più nel dettaglio, il diritto all’indennità inizia dal quarto giorno (infatti, quando è stabilito dal contratto di lavoro, i primi tre sono a carico del datore) e finisce quando termina la malattia (ossia, alla scadenza della prognosi). Dal quarto al ventesimo giorno, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera. Invece, dal ventunesimo al centottantesimo giorno, l’indennità è pari al 66,66%.
Ritornando al quesito di partenza, la validità del certificato medico può essere conteggiata a partire da una data precedente a quella di rilascio del certificato stesso, ma soltanto in una particolare ipotesi.
Nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996, l’Istituto previdenziale ha precisato che, laddove il certificato sia stato redatto a seguito di visita domiciliare, l’INPS riconosce, a fini erogativi, la sussistenza della malattia anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato, purché opportunamente provato dal medico.
Questo perché la normativa stabilisce che, quando la visita domiciliare è richiesta dopo le ore 10, il medico ha la facoltà di effettuarla il giorno immediatamente successivo. Pertanto, il medico può emettere il certificato con decorrenza della malattia anche a partire dal giorno prima (ossia, dalla data di chiamata del medico).
Questa eccezione vale soltanto nei giorni feriali. Nei giorni festivi e prefestivi, è necessario rivolgersi al medico di continuità assistenziale o al pronto soccorso per il rilascio del certificato di malattia, sia nel caso in cui la malattia sia insorta in questi giorni, sia per giustificare un’eventuale continuazione di un evento certificato fino al venerdì precedente.
Inoltre, devono essere indicate le motivazioni per cui il certificato è stato emesso il giorno successivo. Infatti, in questo caso, sulla certificazione deve essere espressamente riportato che il lavoratore “dichiara di essere ammalato dal …”.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, il certificato non potrà avere efficacia retroattiva.
Pertanto, ad esempio, se anche la data riportata sul certificato è precedente di un solo giorno rispetto a quella di redazione, la regola non si applica se emerge che si trattava di visita ambulatoriale. Il certificato medico può avere effetto retroattivo soltanto nel caso di visita medica domiciliare.
Per quanto riguarda le tempistiche, la malattia pregressa è prevista solo per un giorno e non di più. Ciò significa che il certificato non potrà retroagire di oltre un giorno dalla data di rilascio. Nel caso di due giorni, per esempio, si può ricorrere al certificato medico retrodatato per coprire un giorno e per quello prima si può giustificare l’assenza con le ferie, altrimenti si resta con un’assenza ingiustificata, situazione che implica conseguenze anche gravi non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche assistenziale.
A fronte di un uso improprio del certificato medico retroattivo – se l’Istituto disconosce il diritto del lavoratore alla percezione dell’indennità di malattia per i giorni che considera non coperti da certificazione – la contribuzione che era stata pagata diventa una corrispondente scopertura contributiva. Trattandosi di un vuoto contributivo risalente nel tempo, l’Istituto si riterrà legittimato ad applicare le sanzioni civili secondo quanto previsto dalla L. 388/2000, con relativi interessi.
Se non è possibile valutare i giorni precedenti alla data di rilascio del certificato, questi saranno quindi considerati come “non documentati” e, di conseguenza, non indennizzabili.