Tale questione è stata ampiamente trattata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1291 del 2016, il quale ha definito il concetto di temporaneità dell’installazione.
Più specificamente, l’installazione di una casa mobile non richiede permessi quando questa avviene in strutture ricettive appositamente destinate ad accogliere camper, roulotte e case mobili e sempre che ciò avvenga per periodi transitori e non in via stabile. In altre parole, se è collocata all'interno di un campeggio ovvero una struttura all'aperto destinata a soddisfare le esigenze di alloggio turistico temporaneo, non è necessario alcun permesso.
Se, invece, la casa mobile è destinata a soddisfare esigenze non temporanee e definitive, necessitando quindi di opere (allacci rete idrica, fognaria, energia elettrica, gas) che si rendono necessarie per renderla abitabile, è chiaro che la sua installazione va a modificare il territorio che occupa, realizzando cosi una volumetria utile per abitare. Questo significa che è necessaria allora l’autorizzazione del Comune o, altrimenti detto, permesso di costruire.
Segue la stessa interpretazione, anche la Suprema Corte che con sentenza n. 9268 del 2014, ha precisato “ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e, n. 5), le roulotte e le case mobili rientrano tra i manufatti leggeri, prefabbricati, per la cui installazione e' necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire se utilizzati come abitazioni, e non dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee”.