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Casa occupata, puoi ottenere lo sgombero immediato se succede mentre sei in vacanza e riaverla subito: ecco come fare

Casa occupata, puoi ottenere lo sgombero immediato se succede mentre sei in vacanza e riaverla subito: ecco come fare
Rientri dalla villeggiatura e trovi la casa occupata abusivamente? Scopri cosa fare, quando chiamare le forze dell'ordine, come funziona lo sgombero urgente e quali strumenti offre la legge per riottenere l'immobile
Rientrare dalle vacanze e trovare la propria abitazione occupata abusivamente è una delle esperienze più traumatiche che possano capitare a un proprietario. La serenità e il relax tipici delle settimane di ferie lasciano improvvisamente spazio allo smarrimento, all'incredulità e a un forte senso di impotenza. In pochi istanti, oltre allo shock emotivo, affiorano numerosi interrogativi pratici: è possibile entrare comunque nell'abitazione? Bisogna contattare immediatamente le forze dell'ordine? Quali sono gli strumenti previsti dalla legge e quanto tempo può essere necessario per riottenere il possesso dell'immobile?

Vero è che, negli ultimi anni, il legislatore ha rafforzato in modo significativo la tutela del domicilio, introducendo nuove norme che consentono, in determinati casi, un intervento molto più rapido rispetto al passato.

L'occupazione abusiva della casa è uno specifico reato e il domicilio delle persone è tutelato in modo particolarmente rigoroso. Grazie all'art. 634 bis del c.p., inserito dal primo comma dell'art. 10 del decreto legge 48/2025 (c.d. Decreto Sicurezza), oggi è presente una nuova fattispecie incriminatrice denominata "Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui".

È interessante notare che la norma non punisce esclusivamente chi entra senza alcun titolo nell'abitazione di un'altra persona. Il legislatore ha, infatti, voluto colpire tutte le principali condotte che consentono o favoriscono l'occupazione abusiva di un immobile. Rientra nel reato, ad esempio, chi impedisce al proprietario di rientrare nella propria casa, chi ottiene la disponibilità dell'immobile con l'inganno o approfittando di un rapporto di fiducia, chi cede l'abitazione occupata ad altri soggetti, chi partecipa materialmente all'occupazione insieme ad altre persone oppure trae un vantaggio economico dalla gestione dell'immobile abusivamente occupato.

La tutela non riguarda soltanto l'appartamento, o la casa in senso stretto, ma - come espressamente indica il primo comma dell'art. 634-bis c.p., si estende anche alle relative pertinenze, come cantine, box, soffitte e altri locali funzionalmente collegati all'abitazione.

Nella generalità dei casi, spiega il quarto comma dell'art. 634-bis c.p., questo reato è procedibile a querela della persona offesa. Ciò significa che il proprietario deve manifestare la volontà che gli occupanti vengano perseguiti penalmente, presentando querela presso Carabinieri, Polizia di Stato o direttamente alla Procura della Repubblica.

Esistono, però, alcune situazioni nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria prescinde dalla volontà della vittima. Come stabilisce l'ultimo comma del nuovo articolo introdotto dal Decreto Sicurezza, si procede d'ufficio quando la persona offesa è incapace per età o per infermità.

In ogni caso, regola aurea è mai cercare di liberare la casa da soli. La reazione istintiva di molti proprietari consiste nel tentare di entrare comunque nell'abitazione o allontanare personalmente gli occupanti. Sebbene si tratti di un impulso comprensibile, la scelta di cercare di farsi giustizia da soli può aggravare la situazione. Il proprietario di un immobile dovrebbe evitare ogni iniziativa autonoma che contenga, in sé, il rischio di degenerare in uno scontro o creare ulteriori problemi giuridici. La soluzione più prudente è sempre una sola: contattare immediatamente le forze dell'ordine, spiegare quanto accaduto e seguire le indicazioni degli operatori.

Parallelamente è opportuno raccogliere tutta la documentazione utile a dimostrare il diritto sull'immobile, conservando eventuali fotografie, video e qualsiasi elemento che, come il rogito notarile o il certificato di residenza, possa risultare utile durante gli accertamenti.

Una delle novità più importanti introdotte dalla recente riforma riguarda la possibilità di intervenire con estrema rapidità nelle ipotesi più gravi di occupazione abusiva. Ci riferiamo alla cosiddetta procedura d'urgenza, la quale può consentire uno sgombero immediato. Non c'è infatti solo il nuovo reato di cui all'art. 634-bis c.p.: il legislatore - con il terzo comma dell'art. 10 del Decreto Sicurezza - ha altresì introdotto l'art. 321 bis del c.p.p., che disciplina un particolare iter. Ma in quali circostanze pratiche può essere effettivamente utilizzato?

Ebbene, quando l'immobile occupato costituisce la sola abitazione effettiva del denunciante e ricorrono i presupposti previsti dalla legge, la polizia giudiziaria - dopo aver svolto i primi accertamenti - può ordinare l'immediato sgombero dell'immobile e restituire le chiavi al proprietario. Successivamente il verbale redatto dalla polizia giudiziaria sarà trasmesso al pubblico ministero, che potrà richiedere la convalida del provvedimento al giudice - con decreto di reintegrazione del possesso - entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Come è evidente, si tratta di uno strumento assai efficace perché consente, nelle situazioni previste dalla legge, di evitare che il proprietario resti escluso dalla propria abitazione per tempi eccessivamente lunghi.

La procedura d'urgenza non è però applicabile in ogni circostanza. Negli altri casi il procedimento penale richiede tempi maggiori. In sintesi, dopo la querela vengono svolte le indagini preliminari per accertare i fatti e identificare eventuali responsabili. E, se emergono sufficienti elementi di prova, il procedimento può proseguire fino al processo penale. Ed è proprio questa necessità di accertare il reato che rende la giustizia penale potenzialmente più lenta. Di conseguenza, pur rappresentando uno strumento essenziale per perseguire gli autori dell'occupazione abusiva, il procedimento penale non sempre consente di recuperare la disponibilità dell'immobile con la massima celerità.

Accanto agli strumenti penali, mirati ad accertare le responsabilità degli occupanti e infliggere sanzioni nei loro confronti, esiste una tutela di natura civilistica che spesso rappresenta la via più efficace, quando l'interesse principale del proprietario è rientrare quanto prima nella propria abitazione.

L'art. 1168 del c.c. disciplina infatti l'azione di reintegrazione nel possesso, attraverso la quale il soggetto che è stato illegittimamente privato della disponibilità dell'immobile può chiedere al giudice un provvedimento volto a ripristinare la situazione precedente. A differenza del processo penale, il giudice civile non deve ovviamente accertare l'esistenza di un reato, né stabilire eventuali responsabilità penali. Ma deve verificare che il ricorrente fosse nel possesso dell'immobile e che tale possesso sia stato illegittimamente sottratto. Proprio per questa diversa finalità il procedimento civile risulta spesso più rapido e rappresenta, nella pratica, lo strumento normalmente utilizzato per ottenere la restituzione della casa.

Attenzione, però, a distinguere sempre tra provvedimento del giudice ed effettiva restituzione dell'immobile. Pur con un provvedimento favorevole al proprietario, non sempre il rilascio avviene spontaneamente. Se gli occupanti abusivi rifiutano di andarsene dalla casa, non resterà altra via che l'esecuzione forzata. Interverrà così l'ufficiale giudiziario che, ove necessario, potrà richiedere l'assistenza della forza pubblica per garantire il rilascio dell'immobile.

Abbiamo appena visto che, in caso di occupazione abusiva dell'immobile di proprietà altrui, è possibile utilizzare contemporaneamente la tutela penale, con querela per l'accertamento del reato, e quella civile, con l'azione di reintegrazione nel possesso. A ben vedere le due iniziative perseguono obiettivi differenti ma complementari tra loro.

Ricapitolando, la disciplina oggi vigente tutela tutti coloro che partono per le vacanze estive, in modo molto più incisivo rispetto al passato. L'introduzione del reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e della procedura d'urgenza prevista dall'art. 321-bis c.p.p. hanno potenziato gli strumenti a disposizione dei proprietari, consentendo, nei casi previsti dalla legge, uno sgombero pressoché immediato.

Ciò non significa, però, che il proprietario possa agire autonomamente. La scelta più corretta è sempre quella di rivolgersi senza ritardo alle forze dell'ordine e valutare, con l'assistenza di un legale, l'opportunità di attivare sia la tutela penale sia quella civile. L'utilizzo coordinato dei due strumenti rappresenta infatti la soluzione che, nella maggior parte dei casi, consente di proteggere al meglio sia il diritto di proprietà sia il diritto al rapido recupero della disponibilità dell'immobile.


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