Di salute mentale, fortunatamente, si è iniziato a discutere anche nel nostro Paese. Per molti andare da uno psicologo costituisce ancora un tabù o, semplicemente, viene considerata una spesa evitabile, dati i costi del rivolgersi ad uno psicoterapeuta.
Per questo, con l’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato introdotto un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ossia il cosiddetto "Bonus psicologo".
Per l'anno 2023, con l'art. 22-bis del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le risorse stanziate per il predetto bonus sono state elevate a 10 milioni di euro.
Se ti interessa, sappi che con la circolare n. 31 del 15.02.2024, l'INPS ha fornito le indicazioni per presentare la domanda per l'anno 2023.
Per quanto riguarda i requisiti, devi sapere, in primo luogo, che possono accedere a tale prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
A decorrere dall’anno 2023, il bonus è riconosciuto una sola volta per ogni annualità ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano:
Per questo, con l’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato introdotto un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ossia il cosiddetto "Bonus psicologo".
Per l'anno 2023, con l'art. 22-bis del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 (Decreto Anticipi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le risorse stanziate per il predetto bonus sono state elevate a 10 milioni di euro.
Se ti interessa, sappi che con la circolare n. 31 del 15.02.2024, l'INPS ha fornito le indicazioni per presentare la domanda per l'anno 2023.
Per quanto riguarda i requisiti, devi sapere, in primo luogo, che possono accedere a tale prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
A decorrere dall’anno 2023, il bonus è riconosciuto una sola volta per ogni annualità ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, abbiano:
- la residenza in Italia;
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.
Ma a quanto ammonta il contributo? Nella predetta circolare, l'Inps specifica che l'importo dipende dall'ISEE del richiedente, non potendo comunque superare il valore di euro 1.500 per persona.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
- nel caso di ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
- nel caso di ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
- nel caso di ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
Per ottenere il contributo per l'anno 2023, la domanda potrà essere presentata a partire dal 18 marzo 2024 e sino al 31 maggio 2024. Per quanto riguarda, invece, le modalità di presentazione della richiesta, questa potrà essere avanzata, come chiarito dall'Inps, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’INPS e accessibile tramite SPID, CIE o CNS;
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
In merito alle domande per gli anni 2024 e successivi, l'Inps specifica che, annualmente, verrà comunicata la finestra temporale per la presentazione delle stesse con apposito messaggio.
La domanda può essere presentata per se stessi o per un soggetto minore d'età, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore o affidatario di cui alla Legge sull'adozione. Inoltre, può essere richiesto il beneficio per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno.
Nella domanda va dichiarato, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura.
L'Inps specifica che, qualora l'ISEE contenga omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU), finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio. In particolare, è precisato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso una delle seguenti modalità:
La domanda può essere presentata per se stessi o per un soggetto minore d'età, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore o affidatario di cui alla Legge sull'adozione. Inoltre, può essere richiesto il beneficio per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno.
Nella domanda va dichiarato, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla misura.
L'Inps specifica che, qualora l'ISEE contenga omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU), finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio. In particolare, è precisato che, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del DPCM n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha trenta giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso una delle seguenti modalità:
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Trascorso tale termine e nel caso in cui la difformità riscontrata permanga, la domanda è considerata improcedibile. Inoltre, l'ente specifica che le domande che risultino prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, così come le domande presentate fuori termine, saranno considerate inammissibili.
Ebbene, cosa succede una volta avanzata la domanda?
Al termine del periodo stabilito per presentare le richieste, l'ente procede con lo stilare le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza. Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse.
L'Inps specifica che, per l'elaborazione delle graduatorie, si tiene conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L'INPS procede quindi a pubblicare sul proprio sito apposito messaggio per avvisare della definizione delle graduatorie. L’esito della richiesta viene altresì notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti che hanno fatto domanda, utilizzando i recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda, ed è consultabile sulla stessa procedura utilizzata per la presentazione della richiesta, in particolare nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Se la domanda è stata accolta, nel relativo provvedimento sono indicati altresì l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che va comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa e che siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’Albo degli psicologi.
Viene inoltre specificato dall'ente che, a partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio che avvisa del completamento delle graduatorie, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Queste le informazioni che vi servono per fare domanda per il bonus psicologo. Al riguardo, vi ribadiamo che la richiesta potrà essere presentata dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024 e che, in caso di dubbi, potete consultare il sito dell'INPS.
Ebbene, cosa succede una volta avanzata la domanda?
Al termine del periodo stabilito per presentare le richieste, l'ente procede con lo stilare le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza. Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse.
L'Inps specifica che, per l'elaborazione delle graduatorie, si tiene conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L'INPS procede quindi a pubblicare sul proprio sito apposito messaggio per avvisare della definizione delle graduatorie. L’esito della richiesta viene altresì notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti che hanno fatto domanda, utilizzando i recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda, ed è consultabile sulla stessa procedura utilizzata per la presentazione della richiesta, in particolare nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Se la domanda è stata accolta, nel relativo provvedimento sono indicati altresì l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che va comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa e che siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’Albo degli psicologi.
Viene inoltre specificato dall'ente che, a partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del messaggio che avvisa del completamento delle graduatorie, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.
Queste le informazioni che vi servono per fare domanda per il bonus psicologo. Al riguardo, vi ribadiamo che la richiesta potrà essere presentata dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024 e che, in caso di dubbi, potete consultare il sito dell'INPS.