Al fine di favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il legislatore - con il D.L. n. 73 del 2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) - ha introdotto alcune agevolazioni fiscali per l’acquisto della “prima casa”. Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2024.
Tuttavia, sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 5/2024, ha chiarito che la possibilità di applicare l’agevolazione anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale del 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, anche la circolare n. 14/E del 18/6/2024).
In altri termini, se il contratto preliminare è stato stipulato nel 2023 ma registrato nel 2024, il beneficio non potrà essere richiesto. Le agevolazioni non spettano, inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia acquisito l’immobile a seguito di provvedimento giudiziale, se il verbale di aggiudicazione è stato redatto nel 2023 ma il successivo decreto di trasferimento immobiliare emanato nel 2024.
Tuttavia, sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 5/2024, ha chiarito che la possibilità di applicare l’agevolazione anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale del 31 dicembre 2023 (cfr., in tal senso, anche la circolare n. 14/E del 18/6/2024).
In altri termini, se il contratto preliminare è stato stipulato nel 2023 ma registrato nel 2024, il beneficio non potrà essere richiesto. Le agevolazioni non spettano, inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia acquisito l’immobile a seguito di provvedimento giudiziale, se il verbale di aggiudicazione è stato redatto nel 2023 ma il successivo decreto di trasferimento immobiliare emanato nel 2024.
In cosa consistono i vantaggi?
La norma prevede i seguenti benefici:
- per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato, limitatamente all’importo non usufruito con le modalità indicate sopra, in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”;
- a titolo di esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.
A chi spettano?
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.
L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.