A partire dal 1° gennaio 2025 sarà attivata la nuova prestazione universale, prevista in via sperimentale dal D. Lgs. 29/2024.
Questo provvedimento normativo – si ricorda - attua il "patto per la terza età", disposto dalla legge delega n. 33/2023. Si tratta - più nel dettaglio - di una serie di misure volte a promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso:
Questo provvedimento normativo – si ricorda - attua il "patto per la terza età", disposto dalla legge delega n. 33/2023. Si tratta - più nel dettaglio - di una serie di misure volte a promuovere la dignità e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso:
- l’accesso a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio;
- il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva;
- la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e la coabitazione intergenerazionale.
Ebbene, proprio per consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, si dispone che venga erogato dall’Inps, su base mensile, un assegno di assistenza d’importo pari a 850 euro. Tale importo si aggiunge a quello dell’assegno di accompagnamento (che attualmente ammonta a 531,76 euro), per un totale, dunque, di 1.380 euro.
Si chiarisce che la prestazione universale in commento:
Si chiarisce che la prestazione universale in commento:
- è esente da imposizione fiscale;
- non è soggetta a pignoramento;
- è disposta solo in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;
- è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
Pertanto, una volta accertato che la quota integrativa non è stata utilizzata, l'INPS procede alla revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza» e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l'indennità di accompagnamento in presenza dei presupposti di legge.
Inoltre la misura in commento è riconosciuta, previa espressa richiesta, esclusivamente alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:
- un'età anagrafica di almeno 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo e un Isee non superiore ai 6.000 euro;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento, ovvero il possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.
Al riguardo l’art. 2 del D.Lgs. 29/2024 individua quale «persona anziana non autosufficiente» la persona anziana che, anche in considerazione dell’età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli delle condizioni di fragilità, di multimorbilità e di vulnerabilità sociale.