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Bollo auto, in arrivo riscossione rapida e pignoramento se non paghi, non aspettare che arrivi la cartella: nuovo decreto

Fisco - -
Bollo auto, in arrivo riscossione rapida e pignoramento se non paghi, non aspettare che arrivi la cartella: nuovo decreto
Bollo auto 2027 non pagato, per alcuni proprietari potrebbe arrivare l'esenzione; per altri arriva invece l’accertamento esecutivo
Il bollo auto non pagato cambia passo. Dal 1° gennaio 2027, per gli atti rientranti nella nuova disciplina, anche la riscossione della tassa automobilistica regionale potrà avvenire attraverso l'accertamento esecutivo.

La novità è contenuta nel D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, che interviene sulla disciplina dei tributi regionali e introduce un sistema destinato a rendere più rapida la fase di recupero delle somme non versate.

Il decreto attua la delega fiscale prevista dagli articoli 13 e 14 della legge 9 agosto 2023, n. 111 e interviene su due direttrici principali:
  • rafforzare il rapporto tra contribuenti ed enti territoriali, attraverso la semplificazione degli adempimenti e delle procedure di riscossione;
  • completare il percorso del federalismo fiscale regionale, introducendo nuove forme di compartecipazione di Regioni, Province e Città metropolitane ai tributi erariali.


Ma per il bollo auto nel 2027 cosa cambia in concreto?
La conseguenza più importante per gli automobilisti è semplice: l'accertamento non sarà più soltanto una richiesta di pagamento, ma potrà contenere anche la funzione di titolo esecutivo. Questo rende particolarmente importante non ignorare la prima comunicazione ricevuta dalla Regione.
Con il nuovo meccanismo, l'atto notificato al contribuente potrà contenere contemporaneamente:
  • la contestazione del mancato pagamento;
  • la quantificazione delle somme dovute;
  • l'intimazione a pagare;
  • l'indicazione del termine entro il quale il contribuente può proporre ricorso;
  • l'indicazione che l'atto costituisce titolo esecutivo;
  • le informazioni relative alla successiva fase di riscossione.
Il sistema punta quindi a eliminare alcuni passaggi intermedi e ad abbreviare i tempi necessari per arrivare alla riscossione coattiva.
Attenzione, però: accertamento esecutivo non significa pignoramento immediato.
La legge prevede infatti una precisa successione di termini prima che possano essere avviate le procedure esecutive. Il nuovo procedimento può essere riassunto in quattro fasi:
  1. Notifica dell'accertamento: la Regione, oppure il soggetto incaricato, notifica al contribuente l'atto relativo al bollo auto non pagato.
  2. Termine per pagare o contestare: il contribuente può pagare quanto richiesto oppure, se ritiene che la pretesa sia illegittima o errata, utilizzare gli strumenti di tutela previsti dalla legge.
  3. Acquisizione della natura esecutiva: decorrono i termini previsti dalla normativa e l'atto può essere utilizzato come titolo per la riscossione.
  4. Affidamento della riscossione: trascorsi i termini stabiliti, la riscossione può essere affidata al soggetto incaricato, anche ai fini dell'eventuale esecuzione forzata.
Il contribuente ha quindi un interesse concreto a controllare l'atto fin dalla prima notifica, senza aspettare una successiva cartella.


Dopo l'affidamento della riscossione sono previsti:
  • 120 giorni di sospensione quando la riscossione viene effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l'accertamento;
  • 180 giorni di sospensione quando la riscossione viene affidata a un soggetto diverso da quello che ha notificato l'atto.

Il mancato pagamento può comportare, oltre al tributo originario, sanzioni, interessi e ulteriori costi. La nuova disciplina stabilisce anche specifici oneri di riscossione.

L'arrivo dell'accertamento esecutivo non significa che la Regione possa recuperare qualsiasi bollo indipendentemente dal tempo trascorso.
La prescrizione della tassa automobilistica continua a rappresentare uno degli aspetti da verificare.
In linea generale, per il bollo auto il termine di prescrizione è di tre anni, ma il calcolo deve essere effettuato tenendo conto degli eventuali atti notificati nel frattempo.
Per stabilire se una richiesta è prescritta non basta quindi guardare l'anno del bollo.
Bisogna ricostruire la storia della posizione:
  • quando è scaduto il bollo;
  • quando avrebbe dovuto essere pagato;
  • se il pagamento è stato effettuato;
  • quando è stato eventualmente notificato un accertamento;
  • se sono stati notificati altri atti;
  • quando sono state effettuate le relative notifiche.
Una notifica valida può infatti incidere sul decorso della prescrizione.

Infine, è notizia di questi giorni che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti, finalizzato al contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. In tale ambito il decreto introduce, per il 2027, l’esenzione dal pagamento del bollo di cui beneficiano le persone fisiche proprietarie di un’autovettura e i soggetti passivi quali coloro che utilizzano il veicolo in leasing o a noleggio, a benzina o gasolio, anche ad alimentazione ibrida, di potenza non superiore a 80 kW.

Nel caso in cui la persona possieda più veicoli agevolabili, l’esenzione si applica a quello di potenza minore.

Chi non possiede autovetture rientranti nei limiti indicati potrà fruire dell’esenzione per un motociclo o un ciclomotore. La misura si applica anche nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo, ed è accompagnata da un trasferimento a favore delle regioni e delle province autonome a compensazione della riduzione di gettito.

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