A chiarirlo è il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 5838/2026, che ha affrontato una controversia relativa a conguagli energetici di consistente importo. È una pronuncia che ribadisce un principio chiave nei rapporti tra gestori dei servizi e utenti: la prescrizione biennale decorre dall'ultimo giorno del periodo di effettivo consumo dell'energia per il quale viene richiesto il pagamento, e non dalla data in cui il fornitore decide di emettere la fattura.
A tutela dei consumatori la prescrizione biennale per le forniture di energia elettrica e gas è stata introdotta dalla legge n. 205/2017, ossia la manovra 2018, e successivamente modificata dalla legge n. 160/2019. La disciplina riguarda gli utenti domestici, comprese le utenze condominiali, le microimprese e i professionisti, secondo i rispettivi ambiti di applicazione previsti dalla normativa.
La prescrizione biennale si applica alle fatture elettriche con scadenza successiva al primo marzo 2018 e a quelle relative al gas naturale con scadenza successiva al primo gennaio 2019. Queste date, previste dall'art. 1, comma 10, della legge n. 205/2017, individuano l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, ma non determinano il momento dal quale decorrono i due anni. Come indica il giudice emiliano, quest'ultimo va invece individuato in base all'effettiva erogazione dei consumi. Il termine di due anni, introdotto dal legislatore, ha una ben precisa finalità: impedisce al venditore di pretendere indefinitamente il pagamento di somme riferite a consumi molto risalenti, semplicemente rinviando conteggi e fatturazioni.
Tuttavia non basta che la bolletta arrivi dopo due anni per renderla non dovuta: bisogna verificare con esattezza quando si è concluso il periodo di consumo cui si riferiscono i quantitativi di energia fatturati e se, nel frattempo, il fornitore abbia compiuto atti idonei a interrompere la prescrizione. Questi ultimi sono, ad esempio, una formale richiesta di pagamento o una diffida scritta, ricevuta e conosciuta dal debitore, che manifesti chiaramente la volontà di ottenere il pagamento (art. 2943 del c.c.).
Nel caso esaminato dai giudici bolognesi, una società fornitrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per recuperare oltre 50mila euro relativi a consumi energetici risalenti nel tempo, contabilizzati, ricalcolati e fatturati soltanto successivamente. Il debitore aveva contestato la richiesta, sostenendo che il credito fosse ormai caduto in prescrizione. La società, invece, riteneva che il termine dovesse decorrere dalla data di emissione della fattura di conguaglio, momento nel quale, secondo la sua ricostruzione, il credito sarebbe diventato esigibile.
Il Tribunale ha bocciato questa interpretazione. Il credito per la somministrazione dell'energia matura progressivamente con l'erogazione del servizio, secondo il principio richiamato dall'art. 1562 del c.c.. La bolletta, infatti, costituisce un documento contabile che si limita a quantificare gli importi dovuti, ma non "crea" il diritto al pagamento dei consumi già effettuati. Di conseguenza, per le somme oggetto di conguaglio, la prescrizione decorre dall'ultimo giorno del periodo di consumo cui si riferiscono gli importi contestati, non dalla successiva emissione della fattura. Nella vicenda in esame, in assenza di validi atti interruttivi, il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede specifici obblighi informativi per i venditori di energia elettrica, gas e acqua. Quando una bolletta contiene importi per i quali può essere eccepita la prescrizione biennale, il fornitore deve evidenziarli chiaramente e mettere a disposizione, nei casi previsti, un modulo precompilato per consentire al cliente di far valere il proprio diritto.
Un aspetto fondamentale è che la prescrizione non viene normalmente rilevata d'ufficio dal giudice. Ai sensi dell'art. 2938 del c.c. deve essere eccepita dalla parte interessata. Perciò, ignorare la bolletta non è una soluzione: occorre comunicare formalmente al fornitore che si contesta il pagamento degli importi prescritti.
È consigliabile inviare un reclamo scritto tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento, indicando gli estremi della fattura, il periodo di consumo interessato e l'espressa volontà di eccepire la prescrizione biennale. È opportuno conservare sempre la documentazione relativa alla bolletta e alla contestazione. La tutela interessa direttamente anche gli amministratori di condominio, che possono trovarsi a gestire conguagli tardivi per l'illuminazione delle parti comuni, gli ascensori o gli impianti centralizzati.
Infine, la regola da ricordare è quindi semplice: un conguaglio arrivato in ritardo non deve essere pagato automaticamente, ma neppure può essere ignorato. Verificare i consumi contestati, controllare la prescrizione e farla valere nelle forme corrette permette di tutelarsi da richieste di pagamento dei fornitori, che potrebbero non essere più esigibili.