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Barriere architettoniche in condominio

Barriere architettoniche in condominio
Com'è possibile abbattere le barriere architettoniche nel condominio? Quali permessi sono necessari? Quali maggioranze?

Il legislatore si è occupato della eliminazione delle barriere architettoniche e al diritto alla mobilità dei disabili in condominio con due importanti interventi legislativi: il primo è la L. n. 13 del 9.01.1989, il secondo è la legge di riforma del condominio L. n.220 del 2012 che è andata a modificare parzialmente il testo di legge dell’89 precedentemente citato. L’ art. 2 co. 1 della L. n13/1989, nel suo testo da ultimo vigente, dispone che:” Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche… sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile.” L’art 1120 2° co. del c.c. prevede, a sua volta, che le innovazioni volte alla eliminazione delle barriere architettoniche devono approvarsi dalla assemblea con la maggioranza indicata da 2° co. dell’art 1136 del c.c., ovvero maggioranza degli intervenuti che rappresentano la metà del valore dell’edificio (500 millesimi). Il 3° co. dell’art 1120 del c.c. obbliga l’amministratore a convocare l’assemblea condominiale entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta avanzata anche da un solo condomino interessato a installare innovazioni volte alla eliminazione delle barriere architettoniche. Tale richiesta deve contenere la tipologia di intervento richiesto e le modalità di esecuzione. Ora a fronte della richiesta avanzata per iscritto dal condomino interessato, se l’assemblea non raggiunge le maggioranze di cui all’art. 1136 2°co. del c.c., oppure la stessa non si pronunci sulla richiesta entro 3 mesi dalla sua ricezione, il comma 2° dell’art. 2 della L.n.13/1989, riconosce il diritto al condomino portatore di handicap o ai suoi eventuali rappresentanti legali (come i genitori) di installare l’ascensore o montacarichi a loro spese. Quindi al condomino disabile viene riconosciuta dal legislatore una duplice strada per ottenere l’installazione di un impianto ascensore o montascale: la prima è quella di far pronunciare in merito l’assemblea, ripartendo il costo della innovazione fra tutti i condomini; la seconda, a fronte del rifiuto o dell’inerzia del consesso condominiale, è quella di installarlo a sue spese. La legislazione volta alla eliminazione delle barriere architettoniche, quindi, prevede importanti deroghe rispetto alla normativa ordinaria, ma tali modifiche non si spingono fino a derogare a quanto dispone l’art. 1121 co.3 del c.c., norma fatta espressamente salva dal co.3 dell’art.2 della L. n.13/1989. È importante sottolineare come il co. 3 dell’art.1121 del c.c. fa espresso rinvio al primo comma dell’art.1121 del c.c., rendendo, quindi, anche tale parte dell’articolo perfettamente applicabile in caso di deliberazioni assembleari autorizzanti innovazioni volte al superamento di barriere architettoniche. Il co.1 dell’art.1121 del c.c. dispone che in caso di innovazioni gravose e voluttuarie suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. il successivo co.3 fa salva la possibilità a detti condomini, loro eredi e aventi causa di partecipare successivamente ai vantaggi della innovazione, contribuendo alle spese di esecuzione e manutenzione dell’opera. In caso di innovazione gravosa suscettibile di utilizzo separato, quindi, da un lato la legge fa salva la possibilità ai condomini dissenzienti, di sottrarsi al pagamento dell’opera, per poi riconoscere agli stessi, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai suoi vantaggi, se lo desiderano. A ben guardare le disposizioni appena illustrate dalla L. n.13/89, non fanno altro che ribadire concetti già espressi dalla giurisprudenza nel momento in cui un singolo proprietario, sia esso disabile o meno e quindi possa usufruire o meno della L.13/89, decida di installare un impianto ascensore, montascale o simili, accollandosene completamente le spese. I giudici, infatti ritengono in questo caso comunque applicabile l’art. 1102 del c.c., norma disciplinante l’uso della cosa comune in generale, che trova ampia applicazione anche nel contesto condominiale per via del rinvio operato dall’art.1139 del c.c. (da ultimo in questo senso, tra le tante, si veda Cass. Civ.,Sez.II, n.10852 del 16.05.2014). Come è noto l’art. 1102 del c.c. dispone che ciascun partecipante può fare uso della cosa comune purché: non ne alteri la destinazione e permetta agli altri partecipanti di farne parimenti uso. In merito ai requisiti indicati dall’art. 1102 del c.c., la giurisprudenza ha avuto più volte modo di precisare che il permettere agli altri comproprietari di fare parimenti uso della cosa comune, non significa che uno dei proprietari non possa fare della cosa un uso più intenso, anche comprimendo in parte, ma senza limitarla, la possibilità di utilizzo degli altri partecipanti alla comunione. In altri termini l’espressione parimenti uso non può essere interpretata come un uso qualitativamente identico e simultaneo della cosa da parte di tutti i comunisti.


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