Il DDL 729 prevede un’estensione del legittimo impedimento nel processo penale, permettendo agli avvocati di richiedere il rinvio dell’udienza per motivi legati alla salute dei figli o dei familiari. In aggiunta, viene introdotta anche la remissione in termini nel processo civile, permettendo il rinvio dell'udienza in caso di eventi improvvisi come malattia, infortunio, gravidanza o necessità di assistenza a familiari con disabilità o gravi patologie. Queste misure mirano a garantire agli avvocati lo stesso trattamento già riservato ai magistrati, per i quali è più semplice ottenere rinvii per impedimenti personali.
La necessità di questo intervento legislativo nasce da una disparità di trattamento tra avvocati e giudici. I magistrati possono infatti ottenere rinvii per motivi personali, anche più volte, mentre gli avvocati, pur di fronte a situazioni familiari o personali altrettanto serie, non godono dello stesso diritto. Questo può compromettere il principio di indipendenza e autonomia che deve caratterizzare il ruolo dell’avvocato nell'esercizio della difesa legale.
Impatti sulla vita familiare degli avvocati
Nella relazione al testo si sottolinea come “nessun genitore” possa svolgere al meglio la propria attività professionale se un figlio si trova in ospedale o in una situazione critica. Tuttavia, ci sono stati casi in cui agli avvocati è stato negato il rinvio dell’udienza per poter assistere i propri figli malati, e altri in cui lo stesso difensore, a causa di problemi di salute, ha subito conseguenze irreparabili nel processo.
Il DDL interviene su un vuoto normativo presente nel processo civile, introducendo la possibilità per l’avvocato di essere rimesso in termini qualora dimostri, con certificazioni appropriate, di essere stato impedito da cause non imputabili a lui, come caso fortuito, forza maggiore o malattia improvvisa. In questi casi, l’avvocato potrà richiedere la remissione in termini per poter continuare a svolgere il proprio mandato senza subire decadenze processuali.
Modifiche al Codice di Procedura Civile
Un altro aspetto del DDL riguarda l’integrazione dell’art. 81 bis delle disp. att. c.p.c., che consentirà il rinvio dell’udienza nel caso in cui l’avvocato non possa comparire per gli stessi motivi previsti nel disegno di legge. Nel processo penale, il legittimo impedimento (art. 420 ter del c.p.p., comma 5) sarà esteso per includere i casi di malattia dei figli o dei familiari dell'avvocato.
Il testo del DDL, dopo essere stato approvato in Senato, dovrà ora passare alla Camera per l'approvazione definitiva. L’Organismo Congressuale Forense ha descritto questa norma come un passo avanti nella tutela dei diritti degli avvocati, sottolineando l'importanza di riconoscere loro il diritto di essere protetti da eventi di forza maggiore o problemi familiari. Anche l'AIGA ha espresso il suo appoggio, ritenendo il DDL un passo significativo per la protezione degli avvocati “anche nella loro qualità di persone”.