In particolare si legge nel provvedimento: «Il nuovo decreto ministeriale (08.06.2026) richiamato dall’amministrazione non trova applicazione nel caso di specie e perché i fatti sono antecedenti e perché il dispositivo in questione non risulta ancora aggiornato con la targhetta identificativa a seguito di nuova procedura di taratura e verifica».
Si rammenta che, in diverse occasioni, la Corte di Cassazione aveva espresso la linea interpretativa secondo cui l’omologazione dell’autovelox è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni (Cass. n. 1332/2025, n. 10505/2024 e n. 20913/2024). Significativa era stata anche la posizione manifestata dalla Suprema Corte rispetto a una circolare del Ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, nella quale si tentava una equiparazione funzionale tra approvazione e omologazione. Ebbene, il Collegio di legittimità aveva ritenuto tale argomento incompatibile con i principi del nostro ordinamento, considerato che le circolari amministrative non hanno valore normativo e non possono, dunque, modificare né disapplicare una norma di rango primario (nel caso di specie si trattava dell'art.142 del Codice della strada), che prescrive la "debita omologazione" per i misuratori di velocità.
Adesso la decisione in commento assume rilievo perché, nel caso esaminato, il giudice non ha ritenuto che - con la nuova disciplina ministeriale - si possa ritenere automaticamente superata la distinzione tra approvazione e omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità. Una questione, dunque, che continua a generare contenzioso e che interessa direttamente anche il Comune di Lecce, impegnato nel mantenimento e nel potenziamento dei sistemi di controllo elettronico della velocità.
La controversia trae origine dalla sanzione comminata a un automobilista per eccesso di velocità, accertato mediante un dispositivo Photored Dr, con conseguente decurtazione dei punti dalla patente.
Dopo la proposizione del ricorso in sede amministrativa, la vicenda è giunta davanti al Giudice di Pace. Al centro delle contestazioni è stata posta la regolarità del titolo autorizzativo dell'apparecchiatura: la difesa ha sostenuto che il dispositivo fosse stato approvato dal Ministero, ma non omologato.
Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza-ingiunzione, di importo superiore a 400 euro, ritenendo fondata la contestazione relativa all'omologazione dell'apparecchio.
Nella motivazione, il giudice ha affermato che, con riferimento al Photored Dr, dovesse essere ritenuto sussistente il difetto di omologazione, osservando che i decreti dirigenziali ministeriali del 2016 e del 2020 avrebbero disposto l'approvazione del dispositivo e non la sua omologazione.
La questione affrontata riguarda essenzialmente la possibilità di considerare equivalenti l'approvazione e l'omologazione di un dispositivo destinato all'accertamento delle violazioni del Codice della strada.
Secondo l'impostazione recepita dal Giudice di Pace di Lecce, si tratta di procedimenti amministrativi differenti, cui non può essere attribuito automaticamente il medesimo effetto giuridico.
Ma particolarmente rilevante, nel caso leccese, è il rapporto tra la pronuncia giudiziaria e il nuovo decreto ministeriale n. 125/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 luglio 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo. Il decreto disciplina caratteristiche, requisiti e procedure relativi all'omologazione, alla taratura e alla verifica dei dispositivi destinati alla rilevazione della velocità.
Nel giudizio promosso nei confronti del Comune di Galatina, l'amministrazione aveva sostenuto che la nuova disciplina potesse produrre effetti anche nei confronti delle apparecchiature precedentemente approvate. Il Giudice di Pace, tuttavia, non ha ritenuto di accogliere tale interpretazione con riferimento al caso sottoposto al suo esame.
La pronuncia del giudice si intreccia, peraltro, direttamente con le scelte dell'amministrazione comunale di Lecce.
Parallelamente, è stata avviata la procedura per il nuovo affidamento triennale del servizio di noleggio di due dispositivi fissi, per un valore stimato di 210.066 euro oltre IVA.
Sul versante giudiziario, tuttavia, il contenzioso continua a produrre conseguenze anche sul piano finanziario per l'ente: le sentenze che annullano le sanzioni possono infatti determinare il riconoscimento di debiti fuori bilancio.