Il caso in esame riguardava in particolare la contestazione della violazione del'art. 142 del Codice della Strada tramite apparecchio rilevatore, omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a noleggio. La contestazione del verbale si basava sul fatto che non vi fosse coincidenza tra colui che aveva accertato l'infrazione (addetto della ditta proprietaria dell'apparecchio) e chi aveva redatto il verbale, oltre alla dichiarazione di nullità del contratto di noleggio tra il Comune e la società fornitrice degli apparecchi.
Tanto premesso, la Corte, con sentenza 4 ottobre 2022, n. 28719, si è domandata se la contestazione della violazione della norma di circolazione del veicolo fosse valida anche se emessa da un dispositivo a noleggio, il cui contratto è risultato nullo.
La Corte ha preliminarmente confermato la validità della contestazione successiva al rilevamento. Infatti, ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f), e dell'articolo 142, comma 6-bis, lettera d), la violazione era stata debitamente accertata mediante apparecchiatura di rilevazione automatica della velocità senza la presenza di agenti accertatori sul posto, a cui era legittimamente conseguita la contestazione successiva della violazione.
I Supremi giudici hanno, poi, rigettato le motivazioni relative alla intercorsa nullità del contratto, in relazione ad un corrispettivo pari ad una percentuale dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie. In questo caso, per l'appunto, non era in discussione la validità di un accordo tra un ente locale e una parte privata, ma piuttosto la base fattuale dell'accertamento della sanzione effettuato mediante apparecchiature fornite dalla parte privata.
La Suprema Corte, dunque, ha affermato che nel caso di rilevazione della velocità mediante apparecchiature a noleggio, il contratto tra il Comune e la società di noleggio non fa parte della sequenza procedimentale che porta all'accertamento di un'infrazione, e non condiziona l'esistenza della violazione accertata da tali apparecchiature.
La Corte, in conclusione, ha rigettato in toto le motivazioni in quanto non incidenti sulla legittimità del verbale opposto.