La Corte di Cassazione è tornata sul rapporto intercorrente tra il delitto di atti persecutori ex art.
612 bis c.p. e l'omicidio aggravato ex art.
576, comma 1, n. 5.1, c.p., commesso dall'autore dello stalking nei confronti della stessa persona offesa. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, il rapporto è regolato dal
concorso apparente di norme, alla stregua dell'art.
84, comma 1, c.p.
L'art.
576, comma 1 n. 5.1 disciplina l'applicazione delle circostanze aggravanti, quali la comminazione della pena dell'ergastolo, in particolare se il fatto è riconducibile alla fattispecie delittuosa dell'art.
612 bis c.p. nei confronti della stessa persona.
Un primo orientamento riportato nella pronuncia n. 20786 del 12 aprile 2019 ha risolto la questione optando per la ricostruzione secondo la disciplina del concorso dei reati, ritenendo
insussistente una relazione di specialità tra le due fattispecie. In particolare, l'
elemento aggravatore di cui al suddetto art.
576 c.p. è di natura soggettiva, essendo incentrato sulla
mera identità del soggetto autore sia degli atti persecutori di cui all'art.
612 bis c.p. che dell'omicidio di cui all'art.
575 c.p. In questo modo si è arrivati ad affermare l'estraneità alla condotta e alla sua modalità di commissione e quindi ad escludere un rapporto di interferenza fra le fattispecie. La commissione dello
stalking, che si configura come
reato abituale a condotta vincolata, non involge in alcun modo la commissione di un
omicidio, che è invece un
reato istantaneo a forma libera. La decisione della Cassazione del 2019 si basa, quindi, sulla
comparazione strutturale fra fattispecie astratte, di conseguenza
non si verifica l'assorbimento del delitto di atti persecutori in quello di omicidio aggravato, data l'
assenza di qualsivoglia affinità strutturale tra fattispecie e non può nemmeno operare la clausola di riserva dell'art.
612 c.p.
La sentenza del 6 novembre 2020, n. 30931 ha, invece, ribaltato la suddetta prospettazione giurisprudenziale. L'art.
576, comma 1 n. 5.1 c.p. viene delineato come
reato complesso rilevante alla stregua dell'art.
84, comma 1, c.p. che
esclude il concorso nel caso in cui le circostanze aggravanti di un solo reato costituiscano di per se stesse reato. Lo stesso art.
576 c.p. assegna rilevanza all'identità dell'autore che deve essere il medesimo del delitto di cui all'art.
612 bis c.p. Tuttavia ciò che aggrava il delitto di omicidio non è tanto la medesima identità dell'autore del reato, ma che questa
azione delittuosa sia preceduta da una serie di condotte persecutorie. Di conseguenza, con l'introduzione dell'aggravante, il legislatore ha voluto
colpire con la pena dell'ergastolo un fenomeno sociale in allarmante crescita. Si incorrerebbe inoltre alla violazione del
ne bis in idem sostanziale, poiché gli atti persecutori verrebbero addebitati due volte: sia come
reato autonomo sia come
aggravante.
I Supremi giudici hanno, così, affermato il principio secondo il quale tra le due fattispecie in esame sussiste una ipotesi di concorso apparente di norme alla stregua dell'art.
84, comma 1, c.p. per cui il delitto di atti persecutori non trova autonoma applicazione nel caso in cui questo sia
casualmente legato ad un successivo atto omicidiario.
La questione è da tempo oggetto di un contrasto giurisprudenziale ed e rimessa con l'udienza del 1 Marzo del 2021 alla valutazione delle Sezione Unite.