Con la circolare 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato aggiornamenti rilevanti in merito alla conferma delle agevolazioni fiscali a favore di imprese e professionisti che assumono personale a tempo indeterminato. Istituito originariamente con il D.Lgs. n. 216/2023, il beneficio è stato prorogato fino al 2027 grazie alla Legge di Bilancio 2025, garantendo un incentivo sostanziale che si accentua ulteriormente nel caso di assunzioni di soggetti considerati fragili e in condizioni di particolare vulnerabilità.
Il provvedimento prevede un incremento del 20% sul costo deducibile associato all’assunzione di nuovo personale, con la possibilità di applicare una maggiorazione fino al 30% per quei dipendenti che richiedono tutele aggiuntive. Tra i soggetti interessati rientrano, ad esempio, persone con disabilità, donne con almeno due figli minorenni, vittime di abusi e giovani che usufruiscono degli incentivi per l’impiego giovanile.
L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa, agli esercenti arti e professioni e a chi opera in forma associata. Per poter beneficiare del provvedimento, il reddito deve essere determinato con il metodo analitico e l’attività deve essere operativa da almeno dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo d’imposta agevolato. La proroga, infatti, è condizionata al verificarsi di un incremento sia del numero di assunzioni a tempo indeterminato sia del totale dei lavoratori, includendo anche quelli con contratti a tempo determinato.
L’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’Allegato 1 della circolare, definisce le categorie di lavoratori che godono di una protezione rafforzata. In particolare, si individuano:
Il provvedimento prevede un incremento del 20% sul costo deducibile associato all’assunzione di nuovo personale, con la possibilità di applicare una maggiorazione fino al 30% per quei dipendenti che richiedono tutele aggiuntive. Tra i soggetti interessati rientrano, ad esempio, persone con disabilità, donne con almeno due figli minorenni, vittime di abusi e giovani che usufruiscono degli incentivi per l’impiego giovanile.
L’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito d’impresa, agli esercenti arti e professioni e a chi opera in forma associata. Per poter beneficiare del provvedimento, il reddito deve essere determinato con il metodo analitico e l’attività deve essere operativa da almeno dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo d’imposta agevolato. La proroga, infatti, è condizionata al verificarsi di un incremento sia del numero di assunzioni a tempo indeterminato sia del totale dei lavoratori, includendo anche quelli con contratti a tempo determinato.
L’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’Allegato 1 della circolare, definisce le categorie di lavoratori che godono di una protezione rafforzata. In particolare, si individuano:
- lavoratori in condizioni di grave svantaggio: conformemente all’art. 2, n. 99, del regolamento UE n. 651/2014;
- persone con disabilità, come previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ulteriori soggetti in situazioni di disagio, quali ex pazienti di ospedali psichiatrici, individui in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, nonché minori in contesti familiari critici e soggetti detenuti o internati in istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della l. sull'ordinamento penitenziario;
- donne, a prescindere dall’età, con almeno due figli minori o che non abbiano svolto un’attività lavorativa retribuita per un periodo non inferiore a sei mesi, residenti in zone ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione Europea, come individuati annualmente dai Ministri competenti;
- donne vittime di violenza e che partecipano a percorsi di protezione certificati dai centri antiviolenza, con deformazioni o sfregi permanenti del viso;
- giovani beneficiari degli incentivi per l’occupazione giovanile, secondo quanto disposto dall’art. 27, comma 1, D.L. n. 48/2023;
- lavoratori in aree svantaggiate, con sede operativa in Regioni che, nel 2018, presentavano un PIL pro capite inferiore a determinati limiti (inferiore al 75% o compreso tra il 75% e il 90% della media EU27) e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- ex beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio a seguito delle recenti modifiche normative e non in possesso dei requisiti per l’assegno di inclusione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, se l’aumento complessivo del costo del personale risulta inferiore alla spesa totale attribuibile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e sono state inserite anche categorie a tutela rafforzata, il costo deducibile su cui calcolare l’incentivo deve essere distribuito proporzionalmente tra le diverse tipologie di lavoratori.