I benefici che ne derivano sono molteplici.
Questo gli sgravi fiscali previsti dalla normativa:
- si consente di ottenere l’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale nel caso in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro,
- un credito d’imposta in misura pari all’IVA versata, oltre che l’esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie nel caso di acquisti soggetti ad IVA
- o l’esenzione dall’imposta sostitutiva nel caso di mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione d’immobili ad uso abitativo.
- l’età inferiore ai 36 anni in riferimento alla stipula del contratto di compravendita ed
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un Isee non superiore a 40.000 euro annui. L’Isee, indicatore economico che “fotografa” il livello del tenore complessivo del nucleo familiare, dovrà essere quello cosiddetto ordinario, quindi riferito al reddito complessivo familiare al 31 dicembre del secondo anno antecedente.
In alternativa si potrà ricorrere a quello corrente alla presenza di particolari circostanze, quali la sospensione, la riduzione o la perdita dell’attività lavorativa, l’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari o una diminuzione superiore al 25 % del reddito familiare complessivo, oltre che una diminuzione superiore al 20 % della situazione patrimoniale in rapporto all’Isee ordinario.
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate nelle seguenti categorie catastali, anche se limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria:
- C/2 (magazzini e locali di deposito);
- C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
L’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato.
Infine, anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria possono accedere comunque al beneficio.
Essenziale poi che l’acquirente, solo o congiuntamente al coniuge, non sia titolare dei diritti di proprietà, abitazione, uso e usufrutto di altra abitazione posta all’interno del territorio dello stesso Comune. Egli, inoltre, non deve aver usufruito in precedenza dell’agevolazione prima casa per altro immobile acquistato nel territorio nazionale; in caso contrario, esso deve essere venduto o donato entro un anno dalla data del nuovo acquisto. Se la residenza è differente rispetto alla precedente il beneficiario dovrà provvedere allo spostamento della stessa nel nuovo Comune entro 18 mesi dal rogito. Prendendo in considerazione l’ipotesi in cui gli acquirenti o mutuatari della prima casa di cui trattasi siano più di uno, tutti dovranno necessariamente presentare i requisiti richiesti dalla normativa.
La domanda di accesso al bonus fiscale potrà essere presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa a cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica facilmente reperibile online. Non sarà necessario presentare documentazioni, ma sarà sufficiente dichiarare nel rogito notarile che l’acquirente intende avvalersi dell’agevolazione, attestando di avere un valore Isee non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla.
Potrebbe accadere che in seguito alla presentazione dell’istanza l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni prevedendo il recupero delle imposte dovute, l’applicazione degli interessi, nonché l’irrogazione di sanzioni secondo quanto statuito per l’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni prima casa dall’articolo 20 del DPR n. 601 del 1973.
Le conseguenze dovranno essere differenziate a seconda dei motivi: in caso di insussistenza dei requisiti, come, ad esempio, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, l’imposta di registro sarà recuperata nella misura del 2% e le imposte ipotecaria e catastale saranno applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, mentre in relazione ad un atto di acquisto di un immobile soggetto a IVA, se si riscontra l’insussistenza dei requisiti verrà meno il credito d’imposta, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi, restando ferma l’applicazione dell’IVA con l’aliquota del 4%.
Da ultimo, nei casi di dichiarazione mendace, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti, mancato trasferimento della residenza nei termini previsti, oppure alienazione infra-quinquennale non seguita dal riacquisto entro l’anno o anche mancata alienazione della precedente prima casa entro l’anno dall’acquisto della nuova prima casa le sanzioni sono più severe. Infatti, l’imposta di registro sarà determinata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 5019 euro ciascuna, oltre all’applicazione d’interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2% e verrà recuperato anche il credito d’imposta, insieme a interessi e sanzioni.