Un intervento chirurgico e un indennizzo negato
La vicenda riguarda un uomo beneficiario di una polizza sanitaria, con contratto in vigore dal 1° aprile 2011 al 1° aprile 2012. Dopo un intervento chirurgico, l'assicurato aveva sostenuto spese mediche per 176.192,67 euro e aveva inviato la denuncia del sinistro il 2 luglio 2012, oltre tre mesi dopo la scadenza del contratto. La compagnia però si era rifiutata di pagare, richiamando la clausola numero 20 delle condizioni generali, che imponeva di presentare la denuncia entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo.
Dal rigetto in primo grado alla vittoria in appello
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 2017, aveva dato ragione alla compagnia. Per i giudici di primo grado la clausola non era vessatoria, ma si limitava a delimitare nel tempo il rischio assicurato. La Corte d'Appello di Bologna ha ribaltato l'esito nel 2023, affermando che la clausola imponeva una vera e propria decadenza a carico dell'assicurato e per questo andava considerata vessatoria. La compagnia di assicurazioni ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la clausola non fosse affatto vessatoria e lamentando un difetto di motivazione della sentenza d'appello.
Perché la clausola è vessatoria secondo la Cassazione
La Terza Sezione Civile respinge il ricorso e traccia un confine netto tra due tipi di clausole che, a prima vista, possono sembrare simili.
Una clausola di delimitazione temporale del rischio stabilisce entro quali date deve verificarsi il sinistro perché sia coperto dalla polizza. Se l'evento dannoso avviene dopo la scadenza del contratto, semplicemente non c'è copertura.
Diverso è il caso in cui il sinistro si verifica regolarmente durante il periodo di copertura, ma la denuncia arriva in ritardo rispetto a un termine successivo alla scadenza. In questa ipotesi il diritto all'indennizzo è già sorto. La clausola che lo cancella per un ritardo nella comunicazione non delimita il rischio, ma sanziona il comportamento dell'assicurato con una decadenza.
Per questo la Cassazione fa rientrare questo tipo di clausole nell'art. 1341 del c.c., comma 2. Si tratta di clausole vessatorie, valide solo se approvate con una sottoscrizione specifica, distinta da quella apposta sul resto del contratto. La sola firma generale non basta. Senza la doppia sottoscrizione la clausola è nulla e la compagnia non può invocarla per negare il pagamento. I giudici precisano inoltre che questo tipo di termine non è vietato dall'art. 1932 del c.c., ma resta comunque soggetto alla disciplina delle clausole vessatorie. Nel motivare la decisione, la Cassazione esclude anche la rilevanza di un precedente richiamato dalla compagnia, ossia la sentenza n. 10619 del 2012. In quel caso il contratto riguardava la responsabilità civile professionale e il termine limitava la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato, non la denuncia dell'assicurato. Si tratta di una situazione diversa, non sovrapponibile a quella in esame.
Cosa cambia in concreto per chi ha una polizza
Il principio riguarda le assicurazioni contro i danni, comprese le polizze sanitarie come quella del caso esaminato. Chi si vede rifiutare un indennizzo per una denuncia tardiva rispetto alla scadenza del contratto può verificare se la clausola di decadenza sia stata sottoscritta separatamente, con firma autonoma accanto a quella del contratto generale. In assenza di quella firma, la clausola è affetta da nullità. Restano fuori da questa tutela casi diversi, come quando il sinistro si verifica dopo la scadenza della copertura. In quel caso, la compagnia non deve comunque pagare, perché manca la copertura stessa, non solo la tempestività della denuncia. Allo stesso modo, resta valida la clausola se la doppia sottoscrizione è stata effettivamente raccolta e resta fermo il termine di prescrizione ordinario per l'esercizio del diritto all'indennizzo.