L’Assegno unico - istituito con il D. Lgs. n. 230 del 21 dicembre 2021 - è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, in presenza di determinati requisiti, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni.
È riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.
L’Assegno Unico (AUU) è universale (tutte le fasce di reddito vi hanno diritto) e progressivo (l'importo aumenta al diminuire dell'ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Chi non presenta l’ISEE, oggi, ha diritto alla quota minima del sostegno, ovvero 57 euro per figlio.
Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale, pubblicati lo scorso 17 settembre, nei primi sette mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,5 miliardi di euro. Sono 6.219.848 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno per il 2024, per un totale di 9.854.566 figli.
La normativa, oltre all’importo base, prevede diversi tipi di maggiorazione, che spettano al ricorrere di determinati requisiti.
Gli importi spettanti a titolo di maggiorazione AUU sono i seguenti:
È riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità, senza limiti di età.
L’Assegno Unico (AUU) è universale (tutte le fasce di reddito vi hanno diritto) e progressivo (l'importo aumenta al diminuire dell'ISEE, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente). Chi non presenta l’ISEE, oggi, ha diritto alla quota minima del sostegno, ovvero 57 euro per figlio.
Secondo i dati forniti dall'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale, pubblicati lo scorso 17 settembre, nei primi sette mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 11,5 miliardi di euro. Sono 6.219.848 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno per il 2024, per un totale di 9.854.566 figli.
La normativa, oltre all’importo base, prevede diversi tipi di maggiorazione, che spettano al ricorrere di determinati requisiti.
Gli importi spettanti a titolo di maggiorazione AUU sono i seguenti:
- per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 96,90 euro a fronte di un Isee pari o inferiore a 17.090,61 euro. La maggiorazione si riduce per i livelli di Isee superiori, sino a raggiungere il valore minimo di 17,10 euro mensili in presenza di un valore dell’Indicatore ISEE pari a 45.574,96 euro;
- per ciascun figlio di età inferiore ad un anno l’importo dell’AUU, calcolato sulla base del valore ISEE, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- per i nuclei familiari con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 45.347,10 euro, spetta un incremento nella misura del 50% per ciascun figlio;
- per ciascun figlio disabile, fino al compimento dei 21 anni, gli importi spettanti a titolo di AUU (determinati secondo quanto previsto dalla normativa vigente) vengono maggiorati di una somma pari ad euro 119,60 in caso di non autosufficienza; ad euro 108,20 in caso di disabilità grave; ad euro 96,90 in caso di disabilità media; ad euro 91,20 per i figli disabili maggiorenni nella fascia di età 18 – 20 anni;
- per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione fissa pari ad euro 22,80 per ciascun figlio;
- nel caso di nuclei familiari beneficiari di AUU con almeno quattro figli, la norma prevede una maggiorazione forfettaria pari a 150 euro mensili per nucleo;
- se entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, la maggiorazione prevista per ciascun figlio minore ammonta a 34,10 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 17.090,61, per poi ridursi gradualmente fino a 0,10 euro per quanti hanno un Isee da 45.347,10 a 45.461,02 euro.
La suddetta maggiorazione si azzera per coloro che hanno, invece, un Indicatore pari o superiore ad euro 45.461,03.
Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Si segnala poi, alla luce della modifica introdotta dal D.L. 4 maggio 2023 n. 48, che la maggiorazione è riconosciuta altresì nel caso di “unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno” (art. 4, comma 8, ultimo periodo, D. Lgs. n. 230 del 2021).