Chi convive con una
riduzione della capacità lavorativa spesso pensa che, una volta riconosciuta la
percentuale di invalidità, il diritto alla prestazione economica sia automatico. Non è così. La
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 24903 del 31 agosto 2026, ha ribadito che il requisito sanitario e il requisito reddituale viaggiano su due binari distinti, ed entrambi devono essere rispettati contemporaneamente.
La pronuncia è arrivata accogliendo il
ricorso presentato dall'INPS, e il principio che ne emerge riguarda tantissime situazioni concrete, in particolare chi si trova con un reddito appena sopra la soglia consentita.
Di quale assegno si parla e qual è la soglia 2026
È bene chiarire subito di cosa si sta parlando, perché la confusione è frequente. Il caso riguarda l'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili parziali, una prestazione diversa dall'assegno ordinario di invalidità di tipo previdenziale, che invece è collegato ai contributi versati durante la vita lavorativa. L'assegno di assistenza spetta, in presenza degli altri requisiti, alle persone tra i 18 e i 67 anni con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% e il 99%. Per il 2026 l'INPS ha fissato il limite di reddito personale annuo a 5.852,21 euro: chi supera questa cifra perde il diritto alla prestazione, indipendentemente dalla gravità della propria condizione sanitaria.
Come si calcola il reddito secondo la Cassazione
Il cuore della questione affrontata dai giudici riguarda proprio il metodo di calcolo di questo reddito, un aspetto tutt'altro che scontato. Secondo la Cassazione, il riferimento corretto è il reddito imponibile ai fini IRPEF, calcolato al netto degli oneri deducibili ammessi dalla legge, ma senza sottrarre le imposte e le ritenute fiscali già pagate. In altre parole, non conta la somma che una persona ha effettivamente in tasca dopo aver versato le tasse, ma il reddito lordo dal punto di vista fiscale, depurato solo delle deduzioni previste.
Per capirsi con un esempio puramente illustrativo: se la soglia fosse di 6.000 euro e una persona avesse un reddito rilevante di 6.300 euro, sui quali ha già pagato 500 euro di imposte, non potrebbe sostenere di trovarsi sotto la soglia semplicemente perché, tasse pagate, le restano 5.800 euro disponibili. Le imposte versate non riducono il reddito considerato ai fini del limite. Questa interpretazione pesa in modo particolare su chi si colloca in una fascia di reddito molto vicina al limite stabilito dalla legge: è esattamente in questi casi di confine che il metodo di calcolo scelto può fare la differenza tra ottenere la prestazione e vederla negata o revocata.
La decisione della Cassazione e il caso dell'accompagnamento
Nella vicenda decisa dalla Cassazione, il
Tribunale di merito aveva applicato un criterio più favorevole al
cittadino, sottraendo dal reddito anche le ritenute fiscali già trattenute. La Suprema Corte ha giudicato questo approccio errato, ha accolto il ricorso dell'INPS e ha rinviato la causa a un nuovo giudizio, che dovrà attenersi al principio ora fissato: il reddito rilevante è quello imponibile IRPEF, tasse escluse dal computo delle deduzioni.
Un'ultima precisazione, utile per non generare confusione tra prestazioni diverse: questo discorso non riguarda in alcun modo l'indennità di accompagnamento, che segue regole completamente diverse. Questa indennità viene riconosciuta a prescindere dal reddito del beneficiario, e per il 2026 l'INPS ha confermato espressamente che non è soggetta ad alcun limite economico. Chi percepisce l'accompagnamento, quindi, non deve preoccuparsi delle regole di calcolo appena descritte, che valgono esclusivamente per l'assegno mensile di assistenza agli invalidi civili parziali.