L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che viene erogata su richiesta dell’interessato, in presenza di determinati requisiti.
Più nel dettaglio, si tratta di un trattamento economico che l’INPS riserva ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ai lavoratori autonomi (ad esempio, artigiani, commercianti o coltivatori diretti) e a quelli iscritti alla Gestione Separata.
La prestazione è riconosciuta in favore di chi soffre di infermità fisica o mentale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari a meno di un terzo: cioè, l’invalidità deve superare i due terzi e la restante capacità lavorativa deve essere minore di un terzo.
Altro presupposto è quello dei contributi versati. Infatti, è necessario che il soggetto abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e almeno cinque anni di contributi (260 settimane), di cui almeno tre anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La pensione indiretta, invece, consiste nella prestazione pensionistica erogata ai familiari in seguito al decesso di una persona assicurata previdenzialmente e non ancora pensionata. A tal fine il defunto dovrà avere accumulato 15 anni di contributi assicurativi o almeno 5 anni di contributi - di cui 3 negli ultimi 5 anni - prima del decesso.
Ma cosa succede quando un lavoratore ha una carriera non lineare, alternando periodi di assunzione a collaborazioni con partita IVA o altre forme di lavoro?
Si tratta di una situazione sempre più comune, dato che il mondo del lavoro è in continuo cambiamento.
La legge, invero, consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il principio - si rammenta - è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 463 del 1959, secondo cui il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo-previdenziale unico.
E, sulla questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in base ad “una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, anche in considerazione delle modifiche nel tempo intervenute e delle linee evolutive dell’ordinamento medesimo in materia di cumulo”- ha precisato che occorre “consentire la più ampia possibilità di valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera professionale da realizzare attraverso il computo unitario della complessiva contribuzione accreditata nelle gestioni esaminate”, a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione medesima.
Ebbene, muovendo da tale ricostruzione interpretativa, l'INPS ha chiarito che il cumulo interno, previsto dall’art. 22 della Legge n. 613 del 1966 nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), è utilizzato anche per verificare i requisiti per l'assegno ordinario di invalidità (AOI) e la pensione indiretta ai superstiti.
Questo è stato comunicato dall'INPS nel messaggio n. 246 del 22/01/2025, in seguito al parere del Ministero del Lavoro.
In particolare - si legge nel documento - se il soggetto iscritto al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FLPD) e a una o più gestioni autonome esprime la volontà di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel FLPD e nelle Gestioni autonome concorrono a costituire il previsto requisito dei 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso.
Più nel dettaglio, si tratta di un trattamento economico che l’INPS riserva ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ai lavoratori autonomi (ad esempio, artigiani, commercianti o coltivatori diretti) e a quelli iscritti alla Gestione Separata.
La prestazione è riconosciuta in favore di chi soffre di infermità fisica o mentale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari a meno di un terzo: cioè, l’invalidità deve superare i due terzi e la restante capacità lavorativa deve essere minore di un terzo.
Altro presupposto è quello dei contributi versati. Infatti, è necessario che il soggetto abbia maturato almeno cinque anni di assicurazione e almeno cinque anni di contributi (260 settimane), di cui almeno tre anni (156 settimane) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La pensione indiretta, invece, consiste nella prestazione pensionistica erogata ai familiari in seguito al decesso di una persona assicurata previdenzialmente e non ancora pensionata. A tal fine il defunto dovrà avere accumulato 15 anni di contributi assicurativi o almeno 5 anni di contributi - di cui 3 negli ultimi 5 anni - prima del decesso.
Ma cosa succede quando un lavoratore ha una carriera non lineare, alternando periodi di assunzione a collaborazioni con partita IVA o altre forme di lavoro?
Si tratta di una situazione sempre più comune, dato che il mondo del lavoro è in continuo cambiamento.
La legge, invero, consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il principio - si rammenta - è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 463 del 1959, secondo cui il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo-previdenziale unico.
E, sulla questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - in base ad “una lettura sistematica del quadro normativo di riferimento, anche in considerazione delle modifiche nel tempo intervenute e delle linee evolutive dell’ordinamento medesimo in materia di cumulo”- ha precisato che occorre “consentire la più ampia possibilità di valorizzazione delle diverse posizioni assicurative maturate nel corso della carriera professionale da realizzare attraverso il computo unitario della complessiva contribuzione accreditata nelle gestioni esaminate”, a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione medesima.
Ebbene, muovendo da tale ricostruzione interpretativa, l'INPS ha chiarito che il cumulo interno, previsto dall’art. 22 della Legge n. 613 del 1966 nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), è utilizzato anche per verificare i requisiti per l'assegno ordinario di invalidità (AOI) e la pensione indiretta ai superstiti.
Questo è stato comunicato dall'INPS nel messaggio n. 246 del 22/01/2025, in seguito al parere del Ministero del Lavoro.
In particolare - si legge nel documento - se il soggetto iscritto al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FLPD) e a una o più gestioni autonome esprime la volontà di conseguire la prestazione a carico della Gestione autonoma, i contributi accreditati nel FLPD e nelle Gestioni autonome concorrono a costituire il previsto requisito dei 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui tre anni nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o la data del decesso.
Ciò vale a prescindere dalla collocazione temporale della contribuzione.
Opera, pertanto, un criterio unitario, come se la contribuzione fosse stata accreditata in una sola gestione assicurativa. Il chiarimento rivede le indicazioni fornite in precedenza dall'Istituto previdenziale con il messaggio n. 1256/2024, in cui si dava invece rilevanza alla collocazione temporale dei predetti periodi.
Opera, pertanto, un criterio unitario, come se la contribuzione fosse stata accreditata in una sola gestione assicurativa. Il chiarimento rivede le indicazioni fornite in precedenza dall'Istituto previdenziale con il messaggio n. 1256/2024, in cui si dava invece rilevanza alla collocazione temporale dei predetti periodi.