Com’è noto, infatti, chi ha effettuato la richiesta dell’ADI è tenuto, innanzitutto, a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD). Dopodiché, nel termine di 60 giorni dalla sottoscrizione, dovrà recarsi presso il Centro per l’impiego territorialmente più vicino.
Il mancato svolgimento di tali attività da parte dei beneficiari comporterà la sospensione dal beneficio per un periodo di 90 giorni.
Qualora però l’inerzia perduri in assenza di qualsivoglia valida giustificazione da parte del richiedente, allora avverrà la cancellazione dell’ADI, con conseguente perdita definitiva del diritto a percepirlo.
Ebbene, secondo l’ultima nota del Ministero, qualora un componente del nucleo familiare che beneficia dell’ADI non si presenti presso i servizi sociali nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, oppure non partecipi agli incontri periodici previsti e non adduca alcuna giustificazione al riguardo, tutto il nucleo familiare sarà soggetto alla sanzione della perdita del sussidio. Inoltre, la nota Ministeriale specifica che la mancata presentazione è oggetto di rilevazione automatica da parte del sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi competenti.
Come noto, una volta accolta la richiesta di Adi, l’intera famiglia deve incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (Pad). Se l’incontro non avviene, due sono le conseguenze:
- se c’è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c’è un giustificato motivo per la mancata presentazione, il nucleo decade dal beneficio.
- se non c’è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso a tutto il nucleo dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.
Tuttavia, il soggetto interessato, prima di recarsi al centro per l'impiego, deve compilare il curriculum vitae, nonché sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale attraverso la piattaforma SIISL.
È prevista l'applicazione di una sanzione in caso di mancata presentazione ai centri per l'impiego. Infatti chi non assolve a tale obbligo entro 60 giorni decade dal beneficio.
Quanto, invece, ai soggetti che devono sottoscrivere il Patto per l'inclusione sociale (PaIS) e che possono partecipare a percorsi di attivazione lavorativa, gli stessi hanno un termine di 90 giorni (che decorrono dal precedente incontro) entro cui recarsi ai servizi sociali per dare conferma della propria situazione.
In caso di mancata presentazione, anche di un singolo componente, la sanzione della sospensione del sussidio colpisce l'intero nucleo familiare.
Non si rileva, invece, alcun obbligo nei confronti dei membri di un nucleo familiare indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). In particolare, si tratta di soggetti non rientranti nella scala di equivalenza e privi di responsabilità genitoriali: non essendo tenuti ad assolvere ad alcun obbligo, non è necessaria la convocazione da parte dei servizi sociali. Inoltre, sugli stessi non grava l'obbligo di presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria posizione.
Situazione diversa riguarda i soggetti non tenuti ad alcun obbligo di attivazione lavorativa o sociale, i quali devono comunque presentarsi con cadenza di 90 giorni presso i servizi sociali per confermare la loro posizione. Anche in questo caso, se il soggetto non si presenta, si applica la sanzione della sospensione dall'erogazione del beneficio.
Tale regola, però, non si applica ai membri del nucleo familiare sui quali non grava alcun obbligo di attivazione lavorativa, che abbiano età pari o superiore ai 60 anni, siano affetti da disabilità o siano vittime di violenza di genere. L'altro presupposto è che tali soggetti prendano parte a percorsi di protezione. Sugli stessi, inoltre, non grava l’obbligo di confermare, ogni 90 giorni, la loro posizione.
In caso invece di nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti adulti, per i quali non sussistano obblighi di attivazione lavorativa in quanto aventi età pari o superiore ai 60 anni o essendo affetti da disabilità, che includano anche uno o più minorenni con obbligo scolastico, è comunque previsto che almeno un membro adulto del nucleo familiare provveda alla sottoscrizione del PaIS, nonché che si sottoponga alle attività di monitoraggio ogni 90 giorni.
Non sarà invece tenuto all’obbligo di monitoraggio il componente adulto di un nucleo familiare, che comprenda minori con obbligo scolastico, qualora sia stato vittima di violenza di genere e quindi inserito in percorsi di protezione. Tuttavia, permane l’obbligo di sottoscrizione del PaIS.
Quanto poi alle sanzioni della sospensione e della decadenza, le stesse si applicano nei confronti di tutto il nucleo familiare, anche se i vari componenti siano titolari di carte ADI differenti.
Inoltre, il sistema informativo rileva automaticamente la mancata presentazione, rendendo quindi non necessaria la segnalazione ad opera dei servizi sociali competenti.
Tuttavia, permane una possibilità di sanatoria della sospensione. Infatti, in caso di comunicazione di avvenuta presentazione, il beneficio verrà riattivato e saranno anche erogati tutti gli arretrati.
In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.