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Assegno di inclusione 2024, alcune famiglie dovranno restituire i soldi ricevuti all'INPS: ecco in quali casi si rischia

Assegno di inclusione 2024, alcune famiglie dovranno restituire i soldi ricevuti all'INPS: ecco in quali casi si rischia
Il Decreto Lavoro 2023 stabilisce le ipotesi, le modalità e le conseguenze che possono determinare, oltre alla perdita dell'ADI e l'obbligo di restituzione delle somme, anche l'irrogazione di sanzioni penali
La misura dell’Assegno di inclusione è stata introdotta con il “Decreto lavoro 2023” (D.L. 4 maggio 2023, convertito con modificazioni nella L. 3 luglio 2023, n. 85).

Il citato decreto prevede e disciplina casi specifici di sospensione, riferiti al singolo componente del nucleo familiare che, trovandosi in determinate situazioni, non viene più calcolato nella scala di equivalenza, nonché ipotesi di revoca e decadenza.

Per tale motivo, è opportuno indicare analiticamente le varie ipotesi che sono state contemplate nel Decreto Lavoro 2023.

Sospensione
Si applica la misura della sospensione qualora (i) sia irrogata una misura cautelare personale ovvero (ii) un provvedimento non definitivo di condanna, (iii) la persona sia latitante o si sia sottratta volontariamente all’esecuzione della pena, (iv) in caso di non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti e, infine (v) in caso di accettazione di offerta di lavoro da uno a sei mesi.

La sospensione comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell’evento che ha prodotto la sospensione.

Revoca
La revoca dell’ADI è prevista in caso di dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda del beneficio o nelle successive comunicazioni obbligatorie relative a variazioni del reddito, del patrimonio, della composizione del nucleo familiare, in modo da ottenere l’erogazione di un importo maggiore rispetto a quanto, invece, sarebbe spettato per legge.

La revoca comporta il venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda, con conseguente obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti.

Decadenza
La decadenza dal beneficio opererà, invece, nei casi di (i) condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno, (ii) patteggiamento ai sensi dell’art. art. 444 del c.p.p. c.p.p., (iii) mancata sottoscrizione del Patto per l'inclusione o del patto di servizio personalizzato, (iv) omessa comparizione di un componente del nucleo presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo, (v) assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva, (vi) mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili, (vii) mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione, nonché mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo, (viii) svolgimento di attività di lavoro di un membro del nucleo, scoperta nel corso di attività ispettive, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

La decadenza dal beneficio comporta il venir meno dell’erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell’evento. Pertanto, se la decadenza è applicata contestualmente all’evento, non vi saranno prestazioni indebite da recuperare; se, invece, la decadenza è applicata in un momento successivo al verificarsi dell’evento, si dovrà procedere al recupero di quanto indebitamento percepito dal beneficiario dalla data dell’evento fino all’ultimo pagamento.

È bene sottolineare che l’art. 8 del Decreto Lavoro 2023, nei primi due commi, specifica anche le sanzioni che possono essere irrogate nei confronti di chi non rispetta gli obblighi informativi nei confronti dell’INPS.
In particolare, la norma (oltre a stabilire l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite) prevede sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di falsa documentazione, di omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio o di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, infatti, chi rende dichiarazioni false o omette informazioni pertinenti al fine di percepire l'Assegno di inclusione può essere punito con la reclusione da 2 a 6 anni.
L'omessa comunicazione di variazioni di reddito o patrimonio, anche a seguito di attività irregolari o altre informazioni relative al mantenimento del beneficio, può comportare, invece, la reclusione da 1 a 3 anni.


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