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Assegno di inclusione 2024, ecco l'elenco completo degli errori da non commettere: rischi di perderlo se sbagli

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Assegno di inclusione 2024, ecco l'elenco completo degli errori da non commettere: rischi di perderlo se sbagli
Percepisci già l'assegno d’inclusione (Adi)? Ecco le FAQ contro i rischi di perdita della misura previdenziale
Il provvedimento con cui il legislatore ha introdotto la misura dell'assegno d'inclusione in luogo del reddito di cittadinanza, il d.l. 48/2023, prevede una serie di requisiti e obblighi da rispettare, la cui violazione, anche se commessa per ignoranza e in buona fede, non è scusabile. La "pena" certa è una sola: la perdita del beneficio.
È il caso, quindi, di riepilogare le condizioni alle quali è subordinata l’erogazione dell’assegno d’inclusione.
Prima di vederle insieme, si ricorda che l’articolo 3, comma 3, del D.M. 154/2023 stabilisce che, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, mentre per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi è necessario avere un ISEE in corso di validità.
Pertanto, dal mese di marzo 2024, fermo restando l’esito delle verifiche eventualmente effettuate nei due mesi precedenti sulla base di un ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2023, nel caso in cui non sia ancora disponibile la nuova attestazione ISEE per il 2024, la prestazione verrà sospesa.

- Sei sottoposto al divieto di allontanamento da casa?

Il beneficiario dell’Adi non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, non deve avere sentenze definitive di condanna o che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

L’Adi è riconosciuto inoltre a garanzia delle necessità di inclusione e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari, nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:
  1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159;
  2. minorenne;
  3. con almeno sessanta anni di età;
  4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica Amministrazione.
Con il decreto ministeriale n. 154/2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio. Secondo il decreto appena citato, ai fini del riconoscimento della misura dell’Adi, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari certificati dalle pubbliche Amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell’Adi.

Qual è la composizione del tuo nucleo familiare?

Ai fini del riconoscimento dell'Adi si applicano le seguenti disposizioni:
  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
  • i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
  • i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.p.c.m. n. 159 del 2013, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, ma a loro carico ai fini IRPEF, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, è attratto nel nucleo familiare dei genitori.

- Da quanto tempo non risiedi in Italia in modo continuativo?

Il richiedente l’Adi deve essere, alternativamente:
  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.572 del 1993.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere, inoltre, residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

- Ricevi un compenso dalla federazione sportiva come atleta dilettante?

La verifica del possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali avviene mediante l’attestazione ISEE e sulla base dei valori contenuti nella medesima attestazione, in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, nella quale sia presente il richiedente l’Adi.
Nel reddito familiare devono essere incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità. Inoltre i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000 ma sono inclusi nel valore del reddito familiare ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare..
Infine, i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono comunque essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tale fine.

- Tuo figlio guida un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc?

Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione”.

- Frequenti regolarmente la scuola dell'obbligo?

I beneficiari dell’Adi, appartenenti alla fascia di età compresa tra i diciotto e i 29 anni, devono avere adempiuto all'obbligo scolastico o essere iscritti a, e frequentare, percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. La mancata frequenza di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, quando prevista, è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio.
Non ha inoltre diritto all’Adi il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo, che verrà verificata nell’ambito del patto per l’inclusione.

La prestazione viene tolta anche nel caso in cui anche uno solo dei beneficiari, salvi i casi di esonero:
  • si rifiuta di sottoscrivere il Patto di inclusione (con i servizi sociali) o il Patto di servizio personalizzato (con i servizi per il lavoro);
  • non partecipa alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, o a qualsiasi altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, inserita nel Patto di inclusione o in quello di servizio personalizzato.


Svolgi un'attività lavorativa?

La misura dell’Adi è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio. I primi 3.000 euro di reddito sono persino cumulabili.
Tuttavia, ci sono degli obblighi e dei divieti. L’INPS va informato rispetto alla propria condizione lavorativa utilizzando il modello Adi-Com che - indipendentemente da quello che è il reddito che si presume percepire - va inviato entro 30 giorni dall’inizio dell’attività di lavoro subordinato.
Lo stesso deve fare chi avvia un’attività di lavoro autonomo, per il quale la comunicazione va data entro il giorno precedente l’inizio dell’attività, con l’obbligo poi di informare l’Inps ogni trimestre rispetto al reddito percepito.
Chi non rispetta queste scadenze incorre nella decadenza dall’Assegno di inclusione. Lo stesso vale per chi, nel corso delle attività ispettive, viene scoperto mentre svolge attività di lavoro in nero, per il quale ci sono anche sanzioni di tipo penale, oltre all’obbligo di restituire quanto indebitamente percepito.
Si ricorda, infine, che non ha diritto all’Adi il nucleo familiare in cui un componente risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.


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