La storia oggetto della pronuncia del Tribunale siciliano ha inizio nel luglio del 1987, quando due soggetti si uniscono in matrimonio concordatario a Palermo. Un legame che dura 20 anni, fino alla sentenza definitiva di divorzio del 10 marzo 2009, con cui il Tribunale di Palermo riconosceva all’ex moglie un assegno divorzile di 450 euro mensili, poi ridotto a 250 euro.
L’ex marito aveva lavorato per oltre 30 anni alle dipendenze di un'azienda ospedaliera palermitana. Alla fine del rapporto di lavoro, maturava un TFR complessivo di 149.138,28 euro, erogato dall'INPS in tre rate: la prima di circa 46.679 euro dal 15 dicembre 2026, la seconda di circa 44.253 euro dal 15 dicembre 2027, la terza di circa 58.205 euro dal 15 dicembre 2028.
A questo punto, l’ex moglie proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 12-bis della legge sul divorzio, chiedendo il riconoscimento del 40% del TFR maturato dall'ex marito per il periodo in cui il rapporto lavorativo ha coinciso con quello matrimoniale.
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda della ricorrente.
L’art. 12-bis della L. n. 898/1970 riconosce, all'ex coniuge che non si sia risposato e sia titolare di assegno divorzile, il diritto a una quota pari al 40% del TFR percepito dall'altro “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”. La percentuale si calcola esclusivamente sulla parte di TFR riferibile agli anni in cui il rapporto lavorativo ha coinciso temporalmente con il matrimonio.
Il Tribunale affronta la questione del momento in cui devono sussistere le condizioni richieste dalla legge. L'ex coniuge, infatti, deve essere ancora titolare dell'assegno divorzile al momento in cui matura il diritto al TFR, ossia alla cessazione del rapporto di lavoro e non necessariamente al momento in cui il giudice pronuncia la sentenza. Il Tribunale palermitano aderisce all'orientamento della Cassazione (Cass., Sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2466), secondo cui “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge va verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto”. In altre parole, ciò che conta è la fotografia della situazione al giorno in cui il lavoratore cessa la propria attività, non quella successiva.
Ne discende che, se dopo la cessazione del lavoro l'ex coniuge perde il diritto all'assegno divorzile, tale circostanza sopravvenuta non è in grado di incidere retroattivamente sul diritto già sorto alla quota del TFR. Eventuali modifiche future producono effetti solo pro futuro, a partire dalla domanda proposta, senza travolgere posizioni giuridiche già consolidate.
Nel caso concreto, il rapporto lavorativo dell’ex marito si è sovrapposto al matrimonio per un periodo di 17 anni, dal 1990 al 2007. Il 40% del TFR proporzionalmente riferibile a quel periodo equivale a 32.714,20 euro, somma che dovrà essere versata alla ricorrente in proporzione alle rate erogate dall'INPS. Al momento in cui il diritto è sorto, cioè al 30 giugno 2021, data di cessazione del rapporto di lavoro, la donna non si era risposata e percepiva ancora l'assegno divorzile di 250 euro mensili. Entrambe le condizioni richieste dall'art. 12-bis erano, dunque, pienamente integrate.