Dalla pronuncia citata, segnatamente, si può trarre la conclusione che non è possibile fornire una risposta univoca al quesito in parola: il soggetto tenuto al pagamento spese condominiali non è invero sempre il proprietario o sempre l’assegnatario, ma l’individuazione dell’onerato dipende da un accertamento di fatto relativo alla finalizzazione del versamento.
In particolare, le spese condominiali spettano:
- al proprietario della casa familiare assegnata all’altro genitore convivente con il figlio, nel caso in cui l’obbligo al pagamento degli oneri condominiali integri – sulla base di valutazioni fattuali sulla situazione patrimoniale dei genitori – il contributo al mantenimento della prole;
- al genitore assegnatario della casa familiare, laddove non risulti tale finalizzazione.
Il Tribunale, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva determinato in euro 1.500,00 mensili l’ammontare dell’assegno divorzile dovuto dall’ex marito all’ex moglie, ritenuto sussistente in capo al padre l’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne (da assolvere mediante corresponsione di un assegno mensile di euro 1.000,00 oltre alla metà delle spese straordinarie) e assegnato la casa familiare, di proprietà esclusiva di quest’ultimo, all’ex moglie, in quanto convivente con la figlia maggiorenne. A tale ultimo riguardo, nello specifico, il giudice di prime cure aveva fissato l’obbligo del padre di sostenere anche il 100% delle spese condominiali relative alla casa familiare.
Avverso tale pronuncia aveva proposto appello l’ex marito, contestando – limitatamente a quanto qui di interesse – il carico integrale delle spese condominiali. La Corte distrettuale, sul punto, premesso che la casa coniugale era una componente dell’assegno di mantenimento in favore della figlia, aveva valorizzato la solidità della condizione economica dell’appellante e l’assenza di diverse allegazioni sul punto e, di conseguenza, aveva rigettato la doglianza.
La sentenza di secondo grado era dunque stata impugnata dall’ex marito, il quale si doleva – sempre per quanto qui di rilievo – della violazione e falsa applicazione dell’art. 5 co. 6 L. 898 del 1970 e dell’art. 337 ter co. 4 c.c. per aver, la Corte d’appello, posto integralmente a suo carico le spese condominiali relative alla casa familiare: nel ritenere inammissibile tale doglianza per come prospettata, la Suprema Corte espresso gli interessanti principi sopra riportati.