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Anche il semplice detentore di un cane può essere ritenuto responsabile per omessa custodia

Anche il semplice detentore di un cane può essere ritenuto responsabile per omessa custodia
L'obbligo di custodia di un animale grava non soltanto sul proprietario, ma anche sul detentore.
Colui che non è proprietario di un animale, ma solo detentore, può essere ritenuto responsabile per l’omessa custodia dell’animale stesso?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 51448 del 10 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale di Latina aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace di Fondi, aveva dichiarato l'imputato responsabile del delitto di “lesioni personali” (art. 590 c.p.).
Nello specifico, l’imputato era stato ritenuto responsabile in quanto avrebbe omesso di controllare il proprio cane, un pastore tedesco, non impedendo, pertanto, che che questo aggredisse una persona, causandole lesioni alla gamba sinistra.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, infatti, non sussistevano gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 590 c.p., in quanto l’imputato “non sarebbe stato proprietario del cane nè detentore dello stesso, trattandosi di un cucciolo randagio di pastore tedesco”.
Evidenziava l'imputato, in proposito, che i testimoni sentiti in corso di causa avevano confermato che il cane in questione era stato “visto a passeggio solo in un'occasione con i figli dell'imputato, qualche giorno prima del fatto”, mentre, se l’imputato ne fosse stato il vero proprietario, i testimoni avrebbero riferito di aver “notato un rapporto stabile con l'animale, che invece non hanno mai visto in sua compagnia o al suo guinzaglio”.
Pertanto, il ricorrente non avrebbe avuto “alcun obbligo di custodia” dell’animale in questione, rilevando per di più che non era stata provata nemmeno la sua colpa, “in quanto non sarebbero addebitabili all'imputato nè l'omessa custodia e nemmeno l'omessa cautela nel vigilare sul cane, trattandosi di cane randagio, visto in qualche sporadica occasione giocare con i suoi figli in un area pubblica”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che, dagli accertamenti effettuati nel corso del giudizio, era emerso che i figli dell’imputatoerano soliti portare al guinzaglio e dare da mangiare al cane” e che l’imputato stesso aveva offerto, a titolo risarcitorio, una somma alla vittima dell’incidente.
Evidenziava la Corte, in particolare, che quest’ultima circostanza era stata adeguatamente ritenuta un “elemento indiziario dal quale desumere indirettamente un riconoscimento da parte del soggetto di qualche forma di responsabilità nell'accaduto”.
'Precisava la Cassazione, inoltre, che era stata allegata anche una fotografia che ritraeva “il pastore tedesco (…) legato ad una catena all'interno di un cortile nella disponibilità dell'imputato, risalente al giorno dopo i fatti”.

La Corte d’appello, dunque, aveva giustamente ritenuto che tale fotografia costituisse un ulteriore elemento di prova, “idoneo a dimostrare una relazione di fatto con l'animale, tale da farne sorgere un obbligo di custodia in capo all'imputato”.

Precisavano gli Ermellini che, ai fini dell’affermazione della responsabilità da animale in custodia, ciò che rileva non è la proprietà dell’animale, “bensì l'esistenza di una relazione di fatto tra l'imputato ed il cane tale da far sorgere in capo allo stesso un obbligo di custodia e vigilanza sull'animale”.
Secondo la Cassazione, infatti, “l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 cod. pen. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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