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È ammesso il deposito di una memoria di replica anche in assenza di comparsa conclusionale

È ammesso il deposito di una memoria di replica anche in assenza di comparsa conclusionale
Si può depositare una memoria di replica anche se manca il precedente deposito di una comparsa conclusionale.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2976/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito all’ammissibilità o meno del deposito di una memoria di replica nei termini di cui all’art. 190 del c.p.c., senza aver in precedenza depositato una comparsa conclusionale.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte aveva ad oggetto un giudizio vertente tra due società in cui l’una accusava l’altra di concorrenza sleale e contraffazione dei segni distintivi, chiedendo l’accertamento della violazione dei diritti di privativa su ditta, insegna, marchio, denominazione sociale e nome a dominio, oltre alla commissione di atti di concorrenza sleale, con conseguente inibitoria di tali illeciti, condanna al risarcimento del danno derivatone, imposizione di penali dissuasive e pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attore, ma la Corte d’Appello, adita dall’originario convenuto, accoglieva il gravame, rigettando le domande proposte in origine dall’attore.
Quest’ultimo, pertanto, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione o falsa applicazione dell’art. 190 del c.p.c. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, considerato che, nel giudizio d’appello, la controparte aveva depositato una memoria di replica in assenza di una precedente comparsa conclusionale.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ritenendo privi di fondamento i motivi proposti.
Gli Ermellini hanno, infatti, evidenziato come non esista alcuna norma di diritto processuale che subordini il diritto di replica al deposito di una comparsa conclusionale illustrativa delle difese.
A sostegno di ciò, i giudici di legittimità hanno ribadito il loro precedente orientamento in materia in base al quale la memoria di replica, disciplinata dall’art. 190 del c.p.c., deve essere considerata dal giudice anche nel caso in cui la controparte non abbia depositato una comparsa conclusionale.

Si è, difatti, evidenziato che la funzione svolta dalla comparsa conclusionale consiste nel persuadere il giudice della fondatezza dei propri argomenti, mentre la memoria di replica è finalizzata a confutare gli argomenti avversari. Proprio alla luce di tali elementi, secondo i giudici di Cassazione, un uso improprio della memoria ex art. 190 del c.p.c. non lede il diritto di difesa, né, tantomeno, impedisce alla parte interessata di lamentare la presenza di vizi intrinseci nella sentenza impugnata, a prescindere dal fatto che tali eccezioni corrispondano a quanto sostenuto dalla controparte.


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