L'ordinanza vietava di "condurre e far permanere qualsiasi tipo d'animale, anche sorvegliato e munito di regolare museruola e guinzaglio tutti i giorni e per tutta la durata della stagione balneare".
Secondo l'Associazione ricorrente l'ordinanza avrebbe irragionevolmente imposto ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustificasse tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali sarebbero state necessarie per la tutela dell'igiene delle spiagge.
La scelta di vietare l'ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, spiega il TAR, risulta irragionevole e illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, anche alla luce delle indicazioni regionali che attribuiscono ai comuni il potere di individuare tratti di arenile da destinare all'accoglienza degli animali da compagnia.