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Agenzia delle Entrate, dovevi pagare le tasse sui Bitcoin anche prima del 2023 e non lo sapevi: nuova sentenza

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Agenzia delle Entrate, dovevi pagare le tasse sui Bitcoin anche prima del 2023 e non lo sapevi: nuova sentenza
Plusvalenze Bitcoin: la Cassazione stabilisce che le criptovalute erano tassabili anche prima del 2023. Secondo la Corte, il TUIR considerava già le valute virtuali come strumenti finanziari, escludendo ogni vuoto normativo per i guadagni passati
Immagina di aver investito in Bitcoin nel 2021, di aver realizzato un guadagno significativo e di esserti convinto che quelle plusvalenze non fossero tassabili e che lo Stato non potesse chiederti nulla, visto il vuoto normativo in proposito. Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20740 depositata il 5 giugno 2026, ha stabilito che chi ha realizzato plusvalenze da criptovalute a scopo speculativo prima del 2023 doveva comunque dichiararle e pagarci le tasse. Perché quella base giuridica, contrariamente a quanto si riteneva, esisteva già.

Bitcoin, plusvalenze e un sequestro contestato
La storia che ha portato a questa sentenza comincia con un'indagine della Guardia di Finanza che, nel corso di accertamenti su exchange di criptovalute, aveva individuato un contribuente titolare di rapporti in cripto-attività su alcune piattaforme di scambio. Dalle verifiche emergeva che, nel periodo d'imposta 2021, l'uomo avrebbe realizzato plusvalenze per oltre 531.000 euro derivanti da operazioni in bitcoin, senza però averle dichiarate al Fisco. L'imposta evasa veniva inizialmente quantificata in circa 120.000 euro, poi rideterminata in 138.151,90 euro, pari al 26% delle plusvalenze accertate.

Sulla base di questi elementi, il Pubblico Ministero della Procura di Firenze contestava all'indagato il reato di dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000 e chiedeva il sequestro preventivo della valuta virtuale detenuta dall'indagato, pari a circa 1,888 bitcoin. Il GIP del Tribunale di Firenze, tuttavia, nell'ottobre 2025 non convalidava il sequestro e rigettava anche la richiesta di sequestro preventivo, disponendo la restituzione dei bitcoin all'indagato. Il magistrato ritiene, in sostanza, che nel 2021 non esistesse una norma chiara che imponesse la tassazione di quel tipo di guadagno.
Il Pubblico Ministero impugnava il provvedimento e il Tribunale di Firenze ribaltava la decisione del GIP, disponendo il sequestro per l'importo di 138.151,90 euro. L'indagato ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’applicazione retroattiva delle norme fiscali del 2023 a fatti del 2021 fosse incostituzionale e contraria ai principi fondamentali del diritto penale.

La decisione della Corte: nessun vuoto normativo, il TUIR era già sufficiente
Il ricorso proposto dalla difesa ruota attorno all’idea che la tassazione delle plusvalenze da criptovalute sia stata introdotta esplicitamente solo con la Legge di Bilancio 2023, che ha inserito la lettera c-sexies) nell'art. 67, comma 1, del TUIR. Prima di quella data, secondo la difesa, non esisteva alcuna norma che imponesse di dichiarare quei guadagni. Il comma 127 della legge di bilancio, che estende l'applicazione della nuova disciplina anche alle operazioni effettuate prima della sua entrata in vigore, sarebbe quindi una norma retroattiva e, come tale, incostituzionale per violazione del principio di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost.) e di legalità tributaria (art. 23 Cost.).

La Cassazione non segue l’orientamento del Tribunale di Firenze nel qualificare il comma 127 come “norma transitoria” che legittimerebbe una retroattività. Al contrario, ritiene quella qualificazione non necessaria ai fini della decisione e, anzi, la rettifica parzialmente. Secondo la Suprema Corte, l'obbligo di tassare le plusvalenze da bitcoin a scopo speculativo esisteva già prima del 2023 e la sua fonte normativa era l'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies) del TUIR, disposizione che impone la tassazione dei proventi derivanti da strumenti finanziari.

Già prima dei fatti oggetto della pronuncia, diverse sentenze penali della Cassazione (tra cui Sez. 2, n. 44378 del 2022; Sez. 2, n. 26807 del 2022; Sez. 5, n. 37767 del 2023; Sez. 4, n. 29649 del 2024) avevano affermato che il bitcoin, quando utilizzato a scopo di investimento e non come semplice mezzo di pagamento, rientra nella categoria degli strumenti o prodotti finanziari e soggiace alla relativa disciplina. Se il bitcoin era già uno strumento finanziario ai fini dell'intermediazione e della commercializzazione, le plusvalenze da esso derivanti rientravano già nella lettera c-quinquies) del TUIR, che disciplina appunto i redditi da strumenti finanziari. In questo schema, la legge di bilancio 2023 non ha creato un obbligo nuovo, ma lo ha semplicemente reso più preciso, estendendolo anche alle minusvalenze e all'ipotesi di permuta tra cripto-attività di eguale natura.


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