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Agenzia delle Entrate, ad agosto stop alle richieste di pagamento: ecco tutti gli atti sospesi e le eccezioni

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Agenzia delle Entrate, ad agosto stop alle richieste di pagamento: ecco tutti gli atti sospesi e le eccezioni
Attraverso il Decreto Adempimenti sono stati introdotti due periodi di sospensione per l'invio, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di determinati atti. Vediamo insieme quali sono
In ottemperanza al Decreto Adempimenti, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 9/E, nella quale spiega quali sono i periodi di sospensione, gli atti interessati e le relative eccezioni.
In particolare è il paragrafo 4 della Circolare ad occuparsi di questo tema. Vediamo insieme cosa è riportato.
Il paragrafo esordisce richiamando l'art. 10 del Decreto Adempimenti e spiegando che, in forza di questa norma, sono introdotti due periodi di sospensione per alcune tipologie di atti.
Gli atti sottoposti al blocco dell'invio sono:
  1. le comunicazioni che riguardano gli esiti dei controlli automatizzati effettuati su determinate dichiarazioni, quali: la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi dovuti, errori nella dichiarazione dei redditi e le comunicazioni volte a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
  2. le comunicazioni a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei contribuenti e che comportino l'esclusione, in tutto o in parte, delle detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  3. le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
  4. le lettere di invito per l’adempimento spontaneo, cc.dd. lettere di compliance.
Il paragrafo 4 prosegue elencando i periodi di stop all'invio dei sopracitati documenti. Questi periodi vanno dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre. Durante questi intervalli di tempo l'Agenzia delle Entrate ha il divieto di invio degli atti, anche se sono già stati elaborati oppure emessi.
È possibile, però, derogare a tale divieto in casi di assoluta indifferibilità e di urgenza. Casi che rientrano in tale eccezione sono:
  • pericolo per la riscossione, ossia quella situazione in cui il mancato invio della comunicazione può compromettere il recupero delle somme dovute dal contribuente;
  • invio di comunicazioni che riguardino l'inoltro di una notizia di reato da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, ex art. 331 del c.p.p.;
  • comunicazioni o atti destinati a soggetti che abbiano in atto una procedura concorsuale, per la tempestiva insinuazione al passivo.
Il paragrafo prosegue affermando che in base all'art. 7-quater, comma 17, del decreto-legge 193/2016, tra il 1° agosto e il 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni per il pagamento di:
  • somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni, quali: la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi dovuti, errori nella dichiarazione dei redditi e le comunicazioni volte a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
  • somme dovute a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei contribuenti che comportino l'esclusione, in tutto o in parte, delle detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti agli stessi;
  • somme che derivano dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Di conseguenza, se l'Agenzia dovesse provvedere all'invio di queste comunicazioni nel periodo di sospensione per ragioni di indifferibilità, il termine di 30 giorni per il pagamento decorrerà a partire dal 5 settembre.

Infine vediamo che la sospensione dal 1° al 31 agosto non incide sulla sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni che l'Agenzia abbia richiesto ai contribuenti, con la conseguenza che il contribuente dovrà provvedere alla trasmissione entro il termine assegnato dall'Agenzia.


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