In particolare è il paragrafo 4 della Circolare ad occuparsi di questo tema. Vediamo insieme cosa è riportato.
Il paragrafo esordisce richiamando l'art. 10 del Decreto Adempimenti e spiegando che, in forza di questa norma, sono introdotti due periodi di sospensione per alcune tipologie di atti.
Gli atti sottoposti al blocco dell'invio sono:
- le comunicazioni che riguardano gli esiti dei controlli automatizzati effettuati su determinate dichiarazioni, quali: la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi dovuti, errori nella dichiarazione dei redditi e le comunicazioni volte a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
- le comunicazioni a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei contribuenti e che comportino l'esclusione, in tutto o in parte, delle detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
-
le comunicazioni concernenti gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- le lettere di invito per l’adempimento spontaneo, cc.dd. lettere di compliance.
È possibile, però, derogare a tale divieto in casi di assoluta indifferibilità e di urgenza. Casi che rientrano in tale eccezione sono:
- pericolo per la riscossione, ossia quella situazione in cui il mancato invio della comunicazione può compromettere il recupero delle somme dovute dal contribuente;
- invio di comunicazioni che riguardino l'inoltro di una notizia di reato da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, ex art. 331 del c.p.p.;
- comunicazioni o atti destinati a soggetti che abbiano in atto una procedura concorsuale, per la tempestiva insinuazione al passivo.
- somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni, quali: la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi dovuti, errori nella dichiarazione dei redditi e le comunicazioni volte a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
- somme dovute a seguito dei controlli formali sulle dichiarazioni dei contribuenti che comportino l'esclusione, in tutto o in parte, delle detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti agli stessi;
- somme che derivano dalla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Infine vediamo che la sospensione dal 1° al 31 agosto non incide sulla sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni che l'Agenzia abbia richiesto ai contribuenti, con la conseguenza che il contribuente dovrà provvedere alla trasmissione entro il termine assegnato dall'Agenzia.