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Affido condiviso del minore: è il padre che deve spostarsi per vedere la figlia

Famiglia - -
Affido condiviso del minore: è il padre che deve spostarsi per vedere la figlia
Non è violata la libertà personale del padre qualora gli si imponga di doversi allontanare dal luogo di residenza per vedere la figlia che risiede altrove; è prevalente l’interesse alla cura e allo sviluppo della minore.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4258/2020, si è pronunciata in merito alle modalità di visita di un genitore che, dopo la separazione coniugale, si trovi a vivere lontano dalla figlia, che convive in modo prevalente con l’ex coniuge.

Nel caso di specie, dopo la decisione di primo grado, la Corte d’Appello adita confermava l’affido condiviso di una minore ad entrambi i genitori, prevedendo, però, che la stessa, prima convivente con il padre, risiedesse in modo prevalente presso la madre. Tale decisione era stata giustificata sulla base della relazione presentata dal consulente tecnico d’ufficio secondo cui si doveva preferire la collocazione prevalente presso la madre in quanto, mentre il padre risultava essere disoccupato, la donna aveva un’occupazione lavorativa. Inoltre, il fatto che l’ex moglie avesse messo a disposizione dell’uomo un appartamento per consentirgli di starvici assieme alla figlia nei periodi di visita, faceva si che, sempre secondo il parere della CTU, l’uomo non subisse alcun danno, né economico né esistenziale, dal fatto che la figlia risiedesse con la madre, disponendo di un appartamento preso in locazione per lui da quest’ultima.

L’uomo, tuttavia, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo, in primo luogo, come i giudici d’Appello non avessero considerato la valutazione negativa della CTU al trasferimento della minore.
Il ricorrente lamentava, inoltre, come la Corte territoriale avesse violato varie disposizioni di legge. In primis l’art. 337 bis del c.c., il quale impone al giudice di tener conto del primario interesse dei minori, sia morale che materiale, nell’adottare provvedimenti che li interessino. Si eccepiva, poi, la violazione dell’art. 13 Cost., che sancisce l’inviolabilità della libertà personale; dell’art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo che tutela la libertà di movimento e di residenza nei confini dello Stato, nonché, infine, della CEDU, in quanto i giudici di secondo grado avrebbero, di fatto, subordinato la frequentazione della figlia ad un suo domicilio forzato.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso.
Per quanto concerne, innanzitutto, i supposti effetti negativi che sarebbero derivati dal trasferimento della minore, gli Ermellini hanno sottolineato come, invece, i giudici d’Appello li abbiano, in realtà, valutati, anche alla luce delle osservazioni della CTU, ma abbiano, al contempo, ritenuto prevalente l’interesse alla cura e allo sviluppo della minore, senza comprimere le esigenze dei genitori.

Da tale circostanza, a parere dei giudici di legittimità, consegue, peraltro, che la ritenuta violazione della libertà personale e l’imposizione di un domicilio forzato al padre, dovuta ai due lontani luoghi di residenza dei genitori, appaia del tutto giustificata dalla volontà di evitare alla bambina una vita da pendolare, nel rispetto anche dei suoi impegni scolastici. Per questi motivi risulta, dunque, preferibile la scelta adottata dalla Corte d’Appello, in quanto il genitore a cui appare meno problematico spostarsi per vedere la figlia è senz’altro il padre, considerati i suoi minori impegni lavorativi, nonché il fatto che l’ex moglie gli abbia messo a disposizione un appartamento.

Gli Ermellini hanno, infine, chiarito che un eventuale rifiuto del padre a risiedere con la figlia comporterà la stabile residenza della stessa presso la madre, in attesa di un’eventuale revisione delle disposizioni in materia di collocamento.


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