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Si all'adozione per le coppie gay

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Si all'adozione per le coppie gay
Produce effetti anche in Italia l’adozione della coppia omosessuale decisa all’estero. Lo ha deciso il Tribunale di Firenze.
All’indomani dell’ordinanza con cui la Corte d’Appello di Trento ha riconosciuto a due uomini il pieno status di genitori di una coppia di gemelli nati in Usa tramite una maternità surrogata, e quindi geneticamente figli di un solo componente della coppia, anche dal Tribunale di Firenze arriva la notizia di un’altra sortita sul superamento delle discriminazioni di genere.

Nonostante il Parlamento nazionale non abbia ritenuto ancora matuti i tempi per il riconoscimento della genitorialità alle coppie omosessuali, i Giudici si stanno surrogando alla Camere, avocando a sé la problematica in una prospettiva garantistica.

Con Decreto del 7 Marzo il Tribunale di Firenze, riprendendo per filo e segno quanto già espresso dalla Corte di Cassazione, ha ordinato la trascrizione nell’ordinamento italiano della sentenza, pronunciata da una Corte britannica, con la quale una coppia di cittadini italiani residenti all’estero aveva adottato una coppia di fratellini.

Il che vale a dire che gli effetti della sentenza straniera dovranno avere efficacia anche in Italia ed ai bambini dovrà essere garantito lo status di figli con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono in base alla normativa nazionale di cui agli artt. 315 bis e seguenti del codice civile.

Il ragionamento del Tribunale parte dalla considerazione che il solo motivo per il quale sarebbe possibile negare la trascrizione, e dunque l’efficacia, della sentenza di adozione in Italia è il caso in cui il provvedimento straniero vìoli l’ordine pubblico italiano, ovverosia quei principi etici e politici che sono a fondamento del nostro Stato.

Ebbene secondo il Tribunale, seppur la normativa nazionale vieti agli omosessuali l’adozione, bisogna fare riferimento ad un concetto di ordine pubblico a maglie larghe. Non si deve verificare se la normativa sull’adozione dello stato estero sia differente ed in contrasto con la normativa nazionale, ma piuttosto occorre verificare se la sentenza straniera sia conforme alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e del minore, così come garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali in materia.

Esclusa dunque l’esistenza di un principio di ordine pubblico contrario, il Tribunale ha valutato quale fosse in concreto la decisione che perseguisse maggiormente il superiore interesse del minore, convenendo che l’interesse per i due fratelli era la conservazione anche in italia della vita familiare costruita con ambedue i genitori e quindi il riconoscimento della sentenza britannica anche in Italia.
Ad ogni modo le pronunce, per quanto innovative e dirompenti per le discriminazioni omosessuali, finiscono per creare ulteriori discriminazioni rispetto ai cittadini italiani che non siano residenti all’estero e che abbiano il desiderio di diventare genitori, situazioni per le quali sarà però probabilmente necessario l’intervento del Legislatore.


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