Nel nuovo sistema, infatti, l’atto esecutivo - attraverso cui l’amministrazione potrà agire nei confronti del contribuente - sarà rappresentato dall’avviso di accertamento, di fatto superando l’odierno sistema della creazione del ruolo (successivo all’avviso di accertamento stesso) e della conseguente notifica della cartella esattoriale.
Oggi, infatti, è proprio la notifica della cartella esattoriale che rappresenta il momento a partire dal quale l’Agente della Riscossione può agire esecutivamente nei confronti del contribuente, intimato al pagamento.
Il sistema del c.d. accertamento esecutivo, tuttavia, non è una novità assoluta: nel nostro ordinamento, infatti, l’accertamento esecutivo è già previsto per talune categorie di crediti (sanzioni ai fini delle imposte sul reddito, IVA e IRAP) con il D.L. 78/2010.
Tale avviso di accertamento, infatti, contiene sia l’intimazione di pagamento sia l’avvertimento che, decorso inutilmente il termine di giorni 30 dalla notifica dell’atto, in assenza di pagamento, l’Agente della Riscossione potrà agire in via esecutiva per il recupero del credito, senza la preventiva creazione del ruolo e la notifica della cartella di pagamento.
L’avviso di accertamento esecutivo, infatti, rappresenta un atto in cui sono – sostanzialmente – riunite le funzioni di atto impositivo, titolo esecutivo e precetto.
Ebbene, sia allo scopo di potenziare l’attività di riscossione coattiva, sia per permettere una progressiva riduzione dei tempi per il recupero dei crediti nei confronti dei contribuenti, il legislatore è intervenuto onde ampliare le ipotesi in cui è previsto il c.d. accertamento esecutivo attraverso - appunto - il progressivo superamento del ruolo e della notifica della cartella di pagamento.
In questo senso, la disciplina del c.d. accertamento esecutivo sarà ampliata anche a:
- atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;
- avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- avvisi di rettifica di liquidazione nell'ambito dell'imposta di registro e di successioni e donazioni;
- avvisi di accertamento e liquidazione per l'imposta di successioni e donazioni.
Quasi certamente, infatti, tale riforma avrà – dal punto di vista pubblicistico - il merito di evitare l’accumulo di ruoli non riscossi e di semplificare e unificare le modalità di recupero coattivo dei crediti nei confronti dei contribuenti.
Dal punto di vista del contribuente, invece, potrebbe ritenersi che l’eliminazione del ruolo e della cartella di pagamento indebolisca la tutela giurisdizionale dello stesso poiché – in effetti – viene ridotta la possibilità di impugnare autonomamente un atto dell’Amministrazione.